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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02289/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato davanti al giudice tributario un atto di recupero di un credito d'imposta utilizzato in compensazione per l'anno d'imposta 2014. La CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello della contribuente; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Avvocatura dello Stato ha comunicato che l'Ufficio aveva annullato in autotutela la pretesa impositiva, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere. La ricorrente ha depositato memoria aderendo a tale richiesta.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto di recupero e, richiamato l'art. 46 del d.lgs. 546/1992, ha dichiarato estinto il processo per cessata materia del contendere. Ha disposto la compensazione delle spese, precisando che, per effetto dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ha inoltre escluso l'applicabilità del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 in caso di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 46 d.lgs. 546/1992

    Consente la declaratoria di estinzione del giudizio tributario per cessata materia del contendere quando viene meno la pretesa oggetto di causa.

  • art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. n. 119 del 2018

    Nel processo estinto per cessata materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. n. 25485 del 2018

    Richiamata per affermare che l'estinzione del giudizio impedisce l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione finanziaria annulla in autotutela l'atto impositivo impugnato, viene meno l'oggetto della controversia e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • Nel processo tributario estinto per cessata materia del contendere, il regime delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla Corte, con imputazione delle spese secondo quanto previsto dalla normativa richiamata.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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