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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24032/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti bancari di conto corrente e di anticipazione intrattenuti tra una società e un istituto di credito. La società correntista ha chiesto in giudizio la rideterminazione del saldo dei rapporti, la restituzione di quanto asseritamente pagato in eccedenza o la disponibilità della somma rideterminata sul conto, previa declaratoria di nullità delle clausole relative a interessi, oneri, spese e commissione di massimo scoperto; ha inoltre domandato il risarcimento dei danni e la rettifica di eventuali segnalazioni in Centrale Rischi. Il Tribunale ha riconosciuto un saldo a credito della correntista sul conto principale e ha rigettato il resto. In appello la banca ha contestato, tra l’altro, che la controparte avesse assolto l’onere di produrre la documentazione completa necessaria alla ricostruzione dei rapporti, deducendo anche la prescrizione della pretesa restitutoria. La Corte d'appello ha parzialmente accolto il gravame, confermando solo la nullità della clausola sulle commissioni di massimo scoperto del conto principale e rigettando la domanda di accertamento e rideterminazione del saldo, sul rilievo che la correntista non aveva prodotto il contratto del conto anticipi e non aveva depositato estratti conto completi e continuativi. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 210 c.p.c. e sostanzialmente ha sostenuto che la Corte territoriale avesse errato nel porre a suo carico l’onere probatorio relativo all’azione di ripetizione/accertamento negativo del saldo, anche in presenza di una consulenza tecnica contabile che avrebbe ricostruito i rapporti, e nel ritenere non decisiva o comunque non correttamente coltivata l’istanza di esibizione documentale; ha inoltre insistito sulla rilevanza della mancata contestazione della banca e sulla possibilità di fondare la prova anche su elementi logico-documentali e sulle risultanze della CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che, nelle controversie bancarie in cui il correntista agisce per la ripetizione dell'indebito o per l'accertamento del saldo, egli è onerato di produrre la documentazione negoziale e gli estratti conto completi necessari a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa; ha inoltre escluso che il criterio della vicinanza della prova possa ribaltare tale regola e ha ribadito che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di rivalutazione delle prove. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato perché l’istanza di esibizione riguardava i contratti e non gli estratti conto decisivi ai fini del ricalcolo, e perché non risultava che la società avesse previamente esercitato il diritto di ottenere la documentazione bancaria ex art. 119 TUB, presupposto necessario per attivare validamente l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Regola generale sull’onere della prova applicata anche ai giudizi bancari: chi agisce per l'accertamento del saldo o la ripetizione dell'indebito deve provare i fatti costitutivi della propria domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non è censurabile, invece, la mera diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito delle prove, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è utilizzabile in giudizio solo in presenza dei presupposti della norma e, nel caso di documentazione bancaria, previo mancato riscontro di una richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB.

  • art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993

    Il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione bancaria, inclusi gli estratti conto, ma il suo mancato esercizio stragiudiziale impedisce di fondare automaticamente l'istanza giudiziale di esibizione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi promossi dal correntista per la ripetizione di somme o per la rideterminazione del saldo di conto corrente, l’onere di allegare e produrre la documentazione contrattuale e contabile completa grava sul cliente che agisce in giudizio, salvo che elementi certi e completi consentano comunque la ricostruzione del rapporto.
  • La mancanza di una parte degli estratti conto non consente automaticamente di porre a carico della banca la prova del saldo: la regola dell’onere probatorio varia a seconda di chi sia attore e chi convenuto, ma ciascuna parte resta onerata della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
  • Il principio di vicinanza della prova non può essere utilizzato per svuotare l’onere probatorio dell’attore in materia bancaria, né per ribaltare sul convenuto la dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda di ripetizione o accertamento negativo.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica d’ufficio.
  • L’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa alla documentazione bancaria presuppone, di regola, che il cliente abbia previamente richiesto la documentazione alla banca ai sensi dell’art. 119 TUB e che la banca non vi abbia ottemperato senza giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaProveNotificazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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