Cassazione Civile, Ordinanza n. 11316/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale del 6 aprile 2018, in cui un’autovettura di proprietà della ricorrente collideva con un cinghiale improvvisamente invasosi sulla carreggiata, in una zona priva di segnaletica di pericolo. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda risarcitoria nei confronti della Regione Campania e aveva escluso la legittimazione passiva dell’Ente Parco; in appello, promosso dalla Regione, il Tribunale ha invece riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo provata una velocità sostenuta del veicolo e valorizzando la genericità delle testimonianze. La ricorrente impugna la sentenza con due motivi: con il primo deduce violazione dell’art. 347 c.p.c. per avere il giudice d’appello esaminato l’impugnazione pur in assenza del deposito della sentenza di primo grado; con il secondo deduce violazione dell’art. 2052 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente addossato a lei l’onere di provare l’imprevedibilità dell’attraversamento e la propria prudenza di guida, invece di richiedere alla Regione la prova del caso fortuito, e lamentando altresì l’omesso esame della mancanza di segnaletica di pericolo.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Esclude, anzitutto, l’ammissibilità delle censure nei confronti dell’Ente Parco, perché il capo della sentenza relativo al difetto di legittimazione passiva era già passato in giudicato per mancata impugnazione specifica in appello, sicché la notificazione del ricorso all’Ente valeva soltanto come litis denuntiatio e non consentiva nuove doglianze. Nel merito, ritiene infondato il primo motivo perché, dopo la riforma processuale, il deposito della sentenza impugnata non è richiesto a pena di improcedibilità dell’appello, purché la ratio decidendi sia desumibile dagli atti. Ritiene infondato anche il secondo motivo, ribadendo che, nei danni da fauna selvatica, la responsabilità della pubblica amministrazione si ricostruisce ai sensi dell’art. 2052 c.c. come criterio di imputazione oggettiva, combinato con la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c.; grava sul danneggiato l’onere di provare la dinamica del sinistro e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto, e solo a fronte di tale prova sorge l’onere dell’ente di dimostrare il caso fortuito. Poiché nel caso concreto la condotta di guida prudente non era stata provata, il rigetto della domanda risarcitoria è confermato. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra ricorrente e Regione, mentre la ricorrente è condannata a rifondere le spese di costituzione dell’Ente Parco. È inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il deposito della sentenza impugnata in appello non è più richiesto a pena di improcedibilità; il giudice può esaminare il gravame se la decisione di primo grado è desumibile con chiarezza dagli atti e dalle censure formulate.
Per i danni cagionati da fauna selvatica opera un criterio di imputazione oggettiva a carico della pubblica amministrazione, fondato sulla proprietà o utilizzazione dell’animale, non una presunzione di colpa.
La responsabilità del conducente si atteggia come presunzione di colpa e si combina con la disciplina dell’art. 2052 c.c. nella valutazione del sinistro tra veicolo e animale libero.
Se la condotta del conducente ha concorso causalmente all’evento, il risarcimento va ridotto proporzionalmente; se essa è causa esclusiva, il risarcimento è escluso.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro normativo dell’ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
l. n. 353 del 1990
Ha eliminato la pretesa improcedibilità dell’appello per mancato deposito della copia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nei danni da fauna selvatica la responsabilità della pubblica amministrazione è ricondotta all’art. 2052 c.c., quale criterio oggettivo di imputazione, e non all’art. 2043 c.c.
- L’art. 2052 c.c. non pone una presunzione di colpa del proprietario o utilizzatore dell’animale; rileva la relazione di proprietà o utilizzo e il nesso causale tra comportamento dell’animale e danno.
- Nel sinistro tra veicolo e animale libero, il danneggiato deve allegare e provare la dinamica concreta dell’evento e la propria condotta diligente; solo dopo tale prova si trasferisce sull’ente l’onere di dimostrare il caso fortuito.
- La valutazione comparata del contributo causale del conducente e dell’animale consente, a seconda dei casi, una riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. oppure l’esclusione integrale della pretesa se la condotta del conducente è causa esclusiva.
- L’omesso deposito della sentenza di primo grado in appello non determina più improcedibilità automatica quando il contenuto della decisione sia comunque ricostruibile dagli atti e dalle doglianze proposte.
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