Cassazione Civile, Ordinanza n. 15678/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente assunto presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli agiva per ottenere l'indennità di missione, sostenendo di avere lavorato per anni lontano dalla propria abituale sede di servizio, che indicava in Roma. Il Tribunale accoglieva la domanda e riconosceva una somma a titolo di capitale oltre accessori; la Corte d'appello, invece, riformava la decisione e rigettava la pretesa, ritenendo che non ricorressero i presupposti del trattamento di missione. Il dirigente ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi: 1) contestava l'ammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 434 c.p.c.; 2) lamentava l'omessa pronuncia sulla dedotta novità in appello della questione relativa alla qualificazione del periodo di tirocinio a Caserta come distacco anziché missione; 3) deduceva violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte territoriale avesse individuato d'ufficio la sede di servizio e avesse negato rilievo a un breve tirocinio svolto a Venezia; 4) denunciava la violazione della disciplina normativa e collettiva sul trattamento di trasferta/missione, assumendo che la formazione inserita nel percorso di tirocinio costituisse a tutti gli effetti servizio lavorativo e che fosse invalida la clausola del contratto individuale che escludeva il trattamento di trasferta al dirigente in tirocinio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva riportato con precisione il contenuto dell'atto di appello da cui desumere il lamentato difetto di specificità. Ha respinto il secondo motivo osservando che la questione del distacco era una mera difesa in diritto, proponibile anche in appello, e comunque non decisiva nella motivazione della sentenza impugnata. Ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il terzo motivo, chiarendo che non vi era ultrapetizione né extrapetizione, poiché il giudice di merito si era limitato ad accertare la mancanza di un fatto costitutivo del diritto alla missione, ossia il permanente legame del lavoratore con l'originario luogo di lavoro; ha inoltre rilevato la genericità della censura relativa al periodo di tirocinio svolto a Venezia. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, spiegando che la sentenza d'appello non aveva applicato alcuna clausola del contratto individuale, ma aveva deciso sulla base della disciplina generale della missione, difettando comunque il presupposto del permanente legame con la sede indicata dal ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L'appello deve contenere specifiche indicazioni delle parti della sentenza impugnate e delle modifiche richieste; la censura in cassazione richiede però specificità nell'indicare il contenuto dell'atto di appello asseritamente carente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non riporta o riassume con precisione gli atti rilevanti su cui si fonda la censura.
La questione del distacco era qualificata come mera difesa in diritto e quindi deducibile anche per la prima volta in appello.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice si limita ad accertare la mancanza di un fatto costitutivo della domanda e non attribuisce un bene diverso o maggiore di quello richiesto.
È invocato come parametro di legittimità per la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale.
È invocato per il vizio di ultrapetizione/extrapetizione, che la Corte esclude nel caso concreto.
È richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte non ravvisa un vizio decisivo di motivazione nei punti censurati.
La disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato viene evocata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità del trattamento di missione secondo le regole generali e contrattuali.
L. n. 73/1963
Richiamata dal ricorrente quale base normativa del trattamento di missione/trasferta.
È il rito camerale seguito per la decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non riproduce o riassume puntualmente gli atti processuali e i passaggi rilevanti necessari a verificare la censura.
- La deduzione di una questione di puro diritto, non implicante nuove eccezioni in senso stretto, è proponibile anche in appello e non integra di per sé una novità inammissibile.
- Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice di merito accerta l'assenza di un fatto costitutivo del diritto azionato senza attribuire un bene della vita diverso o maggiore rispetto a quello domandato.
- Il diritto al trattamento di missione presuppone il permanere di un legame ordinario e stabile del lavoratore con una determinata sede di servizio; se tale legame manca, il trattamento non spetta.
- Le doglianze che investono l'accertamento di merito sulla sede ordinaria di lavoro e sulla concreta ricorrenza dei presupposti della missione sono sindacabili in cassazione solo nei limiti di una censura specifica e correttamente argomentata.
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