Cassazione Civile, Ordinanza n. 05094/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale emessa per il recupero delle somme anticipate per l’esecuzione di una demolizione di opere abusive, con interessi per ritardata iscrizione, per un importo complessivo di euro 34.551,64. Il giudice inizialmente adito aveva sospeso la cartella ma poi aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia, avente ad oggetto an e quantum di una sanzione pecuniaria edilizia assimilabile all’ingiunzione di pagamento delle spese di esecuzione in danno, appartenesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il privato aveva quindi riassunto il giudizio davanti al TAR. Il Comune, costituitosi, aveva sostenuto invece che, poiché l’ordine di demolizione era stato disposto dal giudice penale, la giurisdizione spettasse al giudice dell’esecuzione penale. Il TAR ha rimesso d’ufficio la questione alle Sezioni Unite, rilevando che la demolizione non derivava da un provvedimento amministrativo ma da una sentenza penale divenuta esecutiva, che il pubblico ministero aveva trasmesso al Comune il decreto di liquidazione dei compensi per la demolizione eseguita dal Ministero della difesa, e che la lite riguardava solo il quantum del credito dell’ente locale e la giustificazione della spesa, poiché si assumeva che l’esecuzione in danno fosse stata disposta prima della scadenza del termine concesso al destinatario. La Corte ha dunque esaminato se la domanda attinente al recupero delle spese di demolizione eseguita in danno, in esecuzione di ordine impartito dal giudice penale, rientrasse nella giurisdizione ordinaria o in quella amministrativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che gli atti e i provvedimenti inseriti nella fase di esecuzione di un ordine di demolizione disposto con sentenza penale per reati urbanistico-edilizi siano devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice dell’esecuzione penale. Nel caso concreto, la domanda riguardava soltanto il credito del Comune per il rimborso delle spese sostenute per la demolizione eseguita in danno e non la legittimità dell’ordine di demolizione, né la legittimità di un atto urbanistico-edilizio, né il potere del Comune di emettere la cartella. La Corte ha richiamato il principio per cui, nella fase di riscossione del credito dell’amministrazione per le spese affrontate a seguito dell’inerzia del destinatario dell’ordine, il giudice ordinario verifica solo l’esistenza del diritto soggettivo dell’amministrazione al rimborso e la concreta giustificazione della spesa, senza sindacare la legittimità del provvedimento originario. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese processuali, trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione.
Norme richiamate
richiamato nel contraddittorio del Comune per sostenere la giurisdizione del giudice dell’esecuzione penale sulle conseguenze dell’ordine di demolizione disposto dal giudice penale
art. 62 T.U. Spese di Giustizia
citato in relazione alla trasmissione del decreto di liquidazione compensi per la demolizione eseguita
richiamato per escludere che la controversia riguardasse la legittimità di un atto in materia urbanistica o edilizia devoluto alla giurisdizione amministrativa
norma procedurale richiamata per la trattazione camerale con conclusioni scritte del Pubblico Ministero
L. 300/1910
richiamata indirettamente come r.d. n. 639 del 1910 per il procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali, menzionato dalla giurisprudenza citata
r.d. n. 639 del 1910
menzionato come possibile strumento di riscossione delle spese, irrilevante ai fini del riparto di giurisdizione
Cass., S.U., n. 15611/2006
richiamata come precedente secondo cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario nella fase di recupero delle spese sostenute dall’amministrazione dopo l’inerzia del destinatario dell’ordine
Cass., S.U., n. 22756/2018
richiamata in continuità con il principio per cui il giudice ordinario verifica solo il diritto di credito dell’amministrazione al rimborso delle spese effettivamente sostenute
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda esclusivamente il recupero delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione per eseguire in danno un ordine di demolizione già impartito dal giudice penale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice dell’esecuzione penale.
- In sede di riscossione del credito relativo alle spese di esecuzione in danno, non viene in rilievo la legittimità dell’originario ordine di demolizione né la validità del provvedimento amministrativo presupposto, ma soltanto l’esistenza del diritto soggettivo dell’amministrazione al rimborso e la concreta riferibilità e congruità della spesa.
- La qualificazione della pretesa come recupero di somme anticipate per l’esecuzione di un ordine giudiziale esclude la riconducibilità della controversia ai 'diritti patrimoniali conseguenziali' devoluti al giudice amministrativo, poiché non si tratta di risarcimento del danno da illegittimo esercizio del potere amministrativo ma di credito dell’amministrazione verso il privato.
- Lo strumento utilizzato per la riscossione delle somme dovute dall’interessato non incide sul riparto di giurisdizione, che dipende dalla natura del credito fatto valere e dalla fase in cui si colloca la controversia.
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