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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22323/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento IRPEF per l'anno 2009, relativi a plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni acquistati per successione ereditaria e poi assegnati in divisione ereditaria. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo che il titolo di acquisto dovesse risalire alla successione e che le spese inerenti alla successione fossero deducibili dal valore dei terreni venduti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza, articolando un unico motivo. Successivamente, i contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia con versamento della prima rata e hanno chiesto la sospensione del procedimento; è emerso che non era stata chiesta trattazione entro il 31 dicembre 2020. La Corte ha quindi esaminato la sopravvenuta definizione agevolata e la relativa estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, come convertito, poiché la domanda era stata presentata con prova del versamento della prima rata, l'istanza non era stata respinta entro il 31 luglio 2020 e non era stata chiesta la trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito del motivo di ricorso. Ha inoltre posto definitivamente le spese a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, perché non dovuto nei casi di estinzione per definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, corredata dal pagamento della prima rata, può determinare la cessazione della materia del contendere se non interviene il rigetto dell'istanza nei termini e nessuna parte chiede la trattazione della causa entro il termine previsto.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata preclude la decisione nel merito del ricorso per cassazione, poiché sopravviene la carenza di interesse delle parti alla prosecuzione della lite.
  • Le spese processuali, in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata, restano definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica ai casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, trattandosi di misura speciale non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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