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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27394/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il primo motivo dedotto dal difensore denunciava l'erronea valutazione dell'abitualità ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.), avendo la Corte territoriale considerato tre precedenti, mentre due di essi erano ormai estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e non potevano essere valutati. Si contestava altresì l'adeguatezza della motivazione in relazione al valore economico della sostanza. Il secondo motivo riguardava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.), sostenendo che l'estinzione di due precedenti avrebbe reso ammissibile il beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha stabilito che i reati estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (e, per analogia, quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5) elidono ogni effetto penale e non possono essere considerati ai fini del giudizio di abitualità previsto dall'art. 131-bis cod. pen. Ne consegue che, nel caso in esame, residua un solo precedente utile (1997), insufficiente a caratterizzare l'abitualità secondo il principio delle Sezioni Unite (richiesta di almeno due illeciti oltre quello in esame). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale del reato per cui è stata condannata l'imputata; la sentenza impugnata era relativa a tale fattispecie

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa per comportamento abituale; la Corte precisa che l'abitualità richiede, oltre al reato in esame, almeno due illeciti ulteriori e non può essere desunta da reati i cui effetti penali si sono estinti

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    L'estinzione degli effetti penali disposta da questa norma opera ipso iure ed elide ogni effetto penale della sentenza, impedendo che il relativo precedente sia valutato ai fini dell'abitualità ex art. 131-bis

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma di analogo contenuto rispetto all'art. 445, comma 2 (riguardante il decreto penale e l'estinzione): anche in questo caso l'estinzione degli effetti penali inibisce la valutazione del precedente ai fini dell'abitualità

  • art. 163 cod. pen.

    Regola i requisiti per la sospensione condizionale della pena; nel caso concreto il motivo relativo alla sua concessione è stato ritenuto assorbito dalla decisione sull'abitualità e pertanto non deciso nel merito dalla Cassazione

  • art. 164 cod. pen.

    Disciplina i casi ostativi alla sospensione condizionale della pena; richiamata nel quadro della contestazione sulla sospensione ma non decisiva nella pronuncia della Cassazione

  • art. 167, comma 1, cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per decorso del termine dopo sospensione condizionale decorso positivamente; i reati estinti ai sensi di questa norma non possono essere valutati per l'abitualità

Massime di principio

  • I precedenti per i quali sono estinti gli effetti penali (art. 445, comma 2 e, per analogia, art. 460, comma 5 c.p.p.) non possono essere computati ai fini della valutazione dell'abitualità richiesta per escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
  • Ai fini dell'abitualità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. occorrono, oltre al reato per cui si procede, almeno due illeciti ulteriori: un singolo precedente residuo non è sufficiente a escludere la causa di non punibilità.
  • Quando la decisione dipende dalla presenza o meno di precedenti, il giudice deve accertare l'effettiva persistenza degli effetti penali di ciascun precedente; i precedenti estinti per qualità dell'atto o per decorso non devono essere considerati.
  • Se la questione sui precedenti incide sulla riconoscibilità di benefici (es. causa di non punibilità o sospensione condizionale), la Corte può annullare e rinviare per una rivalutazione alla luce dell'esclusione dei precedenti estinti.
  • Le questioni attinenti alla sospensione condizionale della pena (art. 163 e segg.) richiedono valutazione del cumulo delle pene e degli eventuali ostativi; tuttavia, se la determinazione della presenza di precedenti è incerta, è preferibile risolvere prima tale profilo e poi valutare il beneficio.

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