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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03255/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società di informatica aveva stipulato con un ente previdenziale, dopo un precedente accordo del 1982, un contratto di appalto per attività di elaborazione dati. La società sosteneva di aver assunto lavoratori in esubero e di aver investito ingenti capitali sulla base dell'intesa, ma lamentava che l'ente non le avesse poi affidato le ulteriori attività promesse, assegnandole invece a tredici gare di appalto non aggiudicatele. Chiedeva il risarcimento dei danni derivanti da tale condotta, quantificati in una somma rilevante oltre accessori. L'ente si costituiva eccependo la prescrizione decennale del diritto, sostenendo che l'ultimo atto utile per interromperla fosse una citazione del 1998 in un giudizio poi estinto. Il tribunale rigettava la domanda per prescrizione e la corte d'appello confermava, ritenendo inidonei a interrompere la prescrizione sia un atto di comunicazione e invito alla transazione del 18 giugno 2004, sia la delibera interna con cui l'ente aveva istituito una commissione d'indagine, sia gli atti del precedente giudizio estinto. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: nullità per motivazione apparente o per relationem della sentenza d'appello; violazione delle norme sull'interpretazione degli atti e sull'interruzione della prescrizione, sostenendo che l'atto del 18 giugno 2004, letto nel suo contenuto complessivo, integrasse una messa in mora o comunque una rivendicazione del credito; omesso esame e violazione dell'art. 2944 c.c. in relazione alla delibera n. 71/2001 e agli esiti della commissione d'indagine, che secondo la ricorrente avrebbero integrato riconoscimento del debito; ulteriore omesso esame e violazione dell'art. 2944 c.c. per il mancato rilievo del fatto che l'ente non aveva contestato la relazione conclusiva della commissione e l'aveva fatta propria. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, affermando che la motivazione della sentenza d'appello era sufficiente e autonoma, che la valutazione circa l'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione e il contenuto ricognitivo di un atto appartengono al giudice di merito, e che nel caso concreto non vi era né errore di diritto né anomalia motivazionale. Ha quindi confermato il rigetto della domanda per prescrizione e condannato la ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse adeguatamente motivata anche per relationem, che l'atto di comunicazione del 18 giugno 2004 non avesse efficacia interruttiva della prescrizione perché interpretato dal giudice di merito come semplice invito alla transazione privo di inequivoca costituzione in mora, e che anche la delibera interna n. 71/2001 e gli esiti della commissione d'indagine non integrassero riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c. La Cassazione ha valorizzato il principio secondo cui l'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione e il suo contenuto ricognitivo sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione non apparente e privi di errori di diritto. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.

    La sentenza d'appello è nulla solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente; una motivazione per relationem è ammissibile se consente di comprendere la fattispecie e l'iter decisionale seguito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il richiamo alla norma è usato per valutare l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contenuto dell'atto è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura dell'atto.

  • art. 2943 c.c.

    La Corte ribadisce che l'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, se non rientra tra quelli tipizzati dalla legge, è un accertamento di fatto demandato al giudice di merito.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione solo se il contenuto dell'atto, valutato dal giudice di merito, esprima effettivamente una ricognizione del diritto altrui.

  • art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.

    È utilizzato per le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori non è di per sé decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito; non è ammesso il riesame del merito delle prove.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato per escludere l'interruzione del processo di cassazione per il fallimento di una parte sopravvenuto dopo l'instaurazione del giudizio.

  • art. 302 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione non trovano applicazione gli adempimenti relativi alla costituzione in giudizio di chi deve proseguirlo a seguito di eventi interruttivi.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002

    È la base del contributo unificato cui si aggiunge, in caso di rigetto, l'ulteriore importo previsto dal comma quater.

  • art. 1 del Protocollo addizionale del 20.2.1952 alla CEDU

    La ricorrente lo invocava per sostenere un'interpretazione non formalistica dell'atto interruttivo, ma la Corte non ha accolto la censura.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima se, pur rinviando a precedenti o ad altre decisioni, consente comunque di comprendere i fatti rilevanti e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • L'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione, quando non si tratti di atti tipizzati dalla legge, è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione mediante una diversa lettura del contenuto dell'atto.
  • Ai fini dell'art. 2944 c.c., il riconoscimento del debito deve emergere da un contenuto ricognitivo effettivo e univoco; la mera esistenza di una commissione interna o di un'attività istruttoria dell'obbligato non basta, se il giudice di merito non vi ravvisa una chiara volontà confessoria o ricognitiva.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare il cattivo apprezzamento delle prove o l'omessa valorizzazione di singoli documenti, quando il fatto storico controverso sia stato comunque considerato dal giudice.
  • Nel giudizio di cassazione non sono rilevanti, ai fini dell'interruzione del processo, eventi come il fallimento sopravvenuto di una parte dopo la proposizione del ricorso, perché il procedimento è dominato dall'impulso d'ufficio.

Come è indicizzato

MateriePrescrizioneImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

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