Cassazione Penale, Sentenza n. 47685/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo dell'autocarro Fiat Iveco tg CC964GG di proprietà della ricorrente, utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti nell'ambito di indagini a carico di Fontana Roberto e Marino Emanuele. La ricorrente ha dedotto di essere autorizzata al trasporto dei rifiuti, di essere terza estranea al reato e di aver agito in buona fede; ha censurato inoltre la valutazione del periculum in mora e il mancato apprezzamento delle distinte situazioni dei mezzi sequestrati
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non rivalutabili in sede di legittimità gli accertamenti di fatto su cui si fonda la qualificazione del reato (trasporto di rifiuti senza autorizzazione). Ha richiamato che il trasporto rientra nella gestione dei rifiuti (art. 183 lett. n) d.lgs. 152/2006) e che l'illecito trasporto senza titolo integra il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006; in caso di condanna è prevista la confisca obbligatoria del mezzo. Quanto al terzo proprietario, la Corte ha confermato che la confisca non può colpire il mezzo di un terzo estraneo solo se questi dimostra rigorosamente la buona fede (assenza di conoscenza o di negligenza collegabile all'uso illecito). Nel caso concreto la ricorrente non ha assolto l'onere probatorio: risultava uso continuativo del mezzo da parte di un indagato collegato alla società e pertanto la buona fede non poteva essere riconosciuta; inoltre il periculum in mora era fondato, potendo il mezzo essere nuovamente impiegato per trasporti illeciti. Il ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata in relazione al ricorso presentato contro il provvedimento di sequestro
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, citata rispetto alle censure di violazione di legge e motivazione
art. 183, lett. n) d.lgs. 152/2006
Definisce il "trasporto" come attività di gestione dei rifiuti; fondamento per qualificare il trasporto senza autorizzazione come illecito gestionale
Sanziona la gestione illecita dei rifiuti, comprensiva dell'attività di trasporto senza titolo abilitativo
Prevede la confisca obbligatoria dei mezzi impiegati nella gestione illecita dei rifiuti, richiamata quale conseguenza della condotta sanzionata
art. 259-bis, comma 5 d.lgs. 152/2006
Richiamata dalla ricorrente in ordine alla posizione del terzo proprietario; la Corte ha valutato le condizioni per il dissequestro/rianimazione del bene
Richiamato nell'ambito della contestazione di concorso di persone nel reato (contestazioni agli indagati)
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il trasporto di rifiuti è parte della "gestione" dei rifiuti (art. 183 lett. n)) e l'assenza di titolo abilitativo integra il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006.
- La confisca dei mezzi impiegati in una gestione illecita di rifiuti è obbligatoria in caso di condanna; ciò giustifica in alcuni casi il mantenimento del sequestro preventivo per evitare il rischio di ulteriori illeciti.
- Il proprietario-terzo che contesta il sequestro/confisca deve fornire una dimostrazione rigorosa della "buona fede": non è sufficiente la mera titolarità formale del mezzo; occorre provare l'assenza di conoscenza dell'uso illecito e l'assenza di negligenza collegabile all'uso.
- In sede di legittimità non si rivalutano gli accertamenti di fatto posti a fondamento della qualificazione del reato; le censure generiche sulla ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- La presenza di un uso continuativo del mezzo da parte di soggetti indagati e/o collegati alla gestione dell'impresa indebolisce fortemente la posizione di buona fede del proprietario terzo.
- Per il terzo che intenda ottenere il dissequestro o evitare la confisca, è consigliabile documentare concretamente: rapporti contrattuali, controlli e misure di diligenza adottate, divieti di uso a terzi, iscrizioni/assicurazioni e ogni elemento che provi l'impossibilità ragionevole di prevedere l'uso illecito del mezzo.
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