Cassazione Penale, Sentenza n. 09796/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la detenzione domiciliare per gravi ragioni di salute, invocando l'art. 47-ter, comma 1, lett. c) dell'Ordinamento penitenziario: denuncia pluripatologia (cardiopatia ipertensiva, ateromasia carotidea, insufficienza renale cronica, ernia inguinale, vasculopatia cerebrale con demenza senile incipiente) che renderebbe impossibile un'adeguata cura in carcere e richiederebbe continui contatti con presidi sanitari territoriali; lamenta inoltre che non sia stata disposta perizia collegiale richiesta dalla difesa. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la domanda ritenendo il quadro clinico stazionario e gestibile in istituto, la mancanza di necessita' di costanti contatti con strutture extrapenitenziarie (anche per il rifiuto del detenuto ad inserirsi in lista d'attesa per l'intervento ernioplastico), la sussistenza di profili di pericolosita' sociale ostativa e l'assenza di un vulnus alla dignita' della persona tale da imporre la misura alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i principi consolidati sull'applicazione dell'art. 47-ter c) (gravita' della malattia, necessita' di trattamenti non attuabili nello stato di detenzione, bilanciamento con esigenze di sicurezza) e sul criterio della dignita' della pena (art. 27 Cost. e art. 3 CEDU). Ha ritenuto non censurabile la valutazione del Tribunale di sorveglianza, fondata sulle relazioni del servizio di medicina penitenziaria che descrivevano un quadro pluripatologico ma stazionario e gestibile in carcere. Ha evidenziato che il rifiuto del detenuto a farsi inserire in lista d'attesa per l'intervento ha reso inutile la pretesa necessita' di continuita' assistenziale extracarceraria; ha dato rilievo ai profili di pericolosita' sociale ostativa con adeguata motivazione. Ha anche affermato che la perizia collegiale e' mezzo di prova discrezionale e non sempre obbligatorio. Ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1, lett. c), Ord. pen.
richiede che la malattia sia tale da esigere un trattamento non attuabile nello stato di detenzione e in particolare costanti contatti con i presidi sanitari extracarcerari
la norma condiziona l'accesso alla detenzione domiciliare per motivi sanitari a patologie gravi o a condizioni che richiedono continuita' assistenziale esterna; il giudice deve bilanciare questo diritto con le esigenze di sicurezza della collettivita'
condanne per reati richiamati dall'art. 4-bis costituiscono elemento rilevante per la valutazione della pericolosita' sociale ostativa e possono influenzare negativamente la concessione della misura alternativa
art. 27, comma 3, Cost.
principio costituzionale di umanita' della pena che va considerato nel valutare se la detenzione leda la dignita' personale, parametro integrato anche con la giurisprudenza CEDU
art. 3, CEDU
divieto di trattamenti inumani o degradanti utilizzato come criterio per valutare la soglia di lesione della dignita' che potrebbe giustificare misure alternative
prevede strumenti per il ricorso a strutture sanitarie extracarcerarie che il giudice deve verificare nel bilanciamento tra cura del condannato e esigenze di esecuzione
art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen.
richiamato come riferimento ai presupposti del differimento facoltativo della pena; i criteri pertinenti sono mutuati per la valutazione della detenzione domiciliare per motivi di salute
norma che dispone l'addebito delle spese processuali alla parte soccombente, applicata qui al ricorrente
Massime di principio
- La detenzione domiciliare per gravi ragioni di salute richiede patologie che rendano necessarie cure o controlli che non possono essere assicurati in carcere; la semplice fragilita' o la pluripatologia non bastano se il quadro e' stabile e gestibile internamente
- Il giudice deve operare un bilanciamento tra il diritto alla salute/dignita' della pena e le esigenze di sicurezza pubblica: profili di pericolosita' sociale ben motivati possono ostare alla concessione della misura
- Le relazioni del servizio medico penitenziario possono costituire base sufficiente per la decisione; la perizia collegiale e' strumento discrezionale e non sempre obbligatorio se il giudice ritiene che gli elementi risultino acquisiti
- Il comportamento del detenuto in ordine alla cura (ad es. il rifiuto di sottoporsi a interventi o di iscriversi a liste d'attesa) puo' indebolire la domanda di misura alternativa per ragioni sanitarie
- Eta' avanzata, buona condotta o dichiarazioni di ravvedimento non garantiscono automaticamente l'accesso alla detenzione domiciliare: occorre dimostrare l'effettiva incompatibilita' della detenzione con lo stato di salute e la preponderanza di tale esigenza rispetto alla pubblica sicurezza
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