Cassazione Penale, Ordinanza n. 22209/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando sostanzialmente la condanna già pronunciata nei gradi di merito, salvo la precedente parziale riforma limitata alla pena. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione connotata da colpa per la sua ritualità irregolare.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di condanna solo in punto di dosimetria della pena, confermando invece la responsabilità per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Il ricorso articolava tre censure: 1) insussistenza del reato per difetto dell'elemento soggettivo, sostenendosi che le condotte contestate non integrassero il dolo; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) assenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze, richiamando il principio per cui per il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale basta il dolo generico, consistente nella consapevolezza degli obblighi e nella volontà di non osservarli, senza rilievo delle finalità della condotta. Ha inoltre ritenuto correttamente esclusa la particolare tenuità in ragione della abitualità del comportamento, valorizzando precedenti della stessa indole e reiterazione delle violazioni. Quanto ai benefici di legge, ha affermato che il diniego può essere anche implicito nella motivazione sulla pena quando essa evidenzi elementi ostativi desumibili dall'art. 133 c.p., senza necessità di una specifica confutazione analitica di ogni elemento.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Integra il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza degli obblighi e nella volontà di non adempiervi.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il comportamento sia abituale; l'abitualità può risultare da almeno due ulteriori illeciti oltre quello oggetto del procedimento, anche considerando precedenti giudicati non punibili ex art. 131-bis c.p.
La valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena può essere fondata sugli elementi ritenuti prevalenti dal giudice in senso ostativo; non occorre prendere in esame tutti gli elementi previsti dalla norma.
È richiamato indirettamente in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena, che può essere implicitamente negato nella motivazione sulla dosimetria della pena.
È richiamato indirettamente in relazione alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il cui diniego può essere implicito nella motivazione sulla pena.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, inteso come conoscenza dello status di sorvegliato speciale e volontà cosciente di non rispettarne gli obblighi; non assumono rilievo le finalità soggettive che abbiano determinato la condotta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con un comportamento abituale, ravvisabile quando l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre a quello giudicato; il giudice può valorizzare anche precedenti condotte della stessa indole e, in motivazione, anche il complessivo quadro di reiterazione.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione può risultare implicitamente dalla motivazione sulla pena quando il giudice valorizzi profili di pericolosità o elementi ostativi ai sensi dell'art. 133 c.p., senza necessità di un'espressa confutazione di ogni singolo fattore favorevole.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a censurare la motivazione senza confrontarsi con i principi di diritto applicati dalla sentenza impugnata, quando questa risulti coerente con i precedenti della Corte di cassazione.
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