Cassazione Civile, Ordinanza n. 15054/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal mancato versamento tempestivo, da parte della datrice di lavoro, dei contributi dovuti su un premio di produzione relativo all'anno 2004. Il lavoratore ha agito contro la società chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e pensionistici derivanti dall'omissione contributiva. La società ha chiamato in causa l'INPS e ha chiesto di accertare che i contributi poi versati nel 2015 potessero essere utili a costituire la posizione contributiva, nonostante l'ente li avesse rifiutati per prescrizione. In appello, la domanda risarcitoria del lavoratore è stata respinta, mentre è stato ritenuto valido il versamento contributivo del 25.5.2015, assumendosi che per i premi di produzione l'obbligazione sorga al momento dell'effettivo pagamento e che, nel caso concreto, il premio fosse stato corrisposto solo dopo la sentenza del 2012. L'INPS ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 13 L. 1338/1962 e degli artt. 2935 e 2946 c.c., sostenendo che il dies a quo della prescrizione dei contributi andasse individuato nella data in cui la retribuzione era dovuta, cioè maggio 2005. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha a sua volta censurato la sentenza per avere fatto decorrere la prescrizione dal pagamento effettivo anziché dalla scadenza contrattuale/legale della retribuzione, richiamando anche l'art. 3, comma 9, lett. b), L. 335/1995 e l'art. 12 L. 153/1969 (come sostituito dall'art. 6 d.lgs. 314/1997).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'INPS e il primo motivo del ricorso incidentale del lavoratore, dichiarando inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale perché relativo a una questione ritenuta assorbita dalla Corte d'appello. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie e per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che, ai fini contributivi, rileva la retribuzione dovuta e non quella di fatto corrisposta: il premio di produzione 2004 era dovuto nel maggio 2005 e da tale momento doveva essere verificata la prescrizione del credito contributivo, senza che la tardiva corresponsione del premio potesse spostare in avanti l'obbligo contributivo. Ne consegue che la decisione di merito, fondata sul criterio di cassa, era erronea.
Norme richiamate
art. 13 L. 1338/1962
Richiamato per individuare il regime della prescrizione dei contributi e il corretto dies a quo; la Corte lo coordina con il principio per cui il termine decorre dalla retribuzione dovuta, non da quella pagata.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi si guarda alla scadenza della retribuzione dovuta.
art. 2946 c.c.
Norma invocata ai fini del termine ordinario di prescrizione, da verificarsi decorrere dalla data di esigibilità della retribuzione.
art. 3, comma 9, lett. b), L. 335/1995
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di prescrizione dei contributi previdenziali.
art. 12 L. 153/1969
È la base normativa del criterio di competenza nella materia contributiva; la Corte ribadisce che la contribuzione si commisura alla retribuzione dovuta e non a quella effettivamente corrisposta.
art. 6 d.lgs. 314/1997
Richiamato come norma sostitutiva dell'art. 12 L. 153/1969 e letta in senso ricognitivo del criterio di competenza.
art. 17 L. 218/1952
Menzoionata in ricostruzione storica del sistema di prelievo contributivo, a conferma della continuità del criterio di competenza.
art. 7 D.L. 463/1983
Indicato tra le disposizioni che confermano il criterio di competenza nella determinazione della base imponibile contributiva.
art. 1 D.L. 338/1989
Richiamato come ulteriore conferma normativa del principio per cui i contributi si calcolano sulla retribuzione dovuta.
Massime di principio
- Nel sistema contributivo previdenziale, la base imponibile va individuata nella retribuzione dovuta per legge, contratto o regolamento, e non nella mera retribuzione effettivamente corrisposta; gli inadempimenti del datore di lavoro non incidono sul quantum contributivo dovuto.
- Per i premi di produzione e, in generale, per le gratificazioni e i conguagli retributivi, l'espressione "mese di corresponsione" va intesa come il mese stabilito dalla fonte legale o contrattuale per il pagamento, sicché il criterio resta di competenza e non di cassa.
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo va individuato nel momento in cui la retribuzione è esigibile e il contributo è dovuto, non nel momento dell'effettivo pagamento tardivo.
- La tardiva corresponsione di emolumenti retributivi non differisce l'obbligo contributivo né sposta in avanti il decorso della prescrizione del credito dell'ente previdenziale.
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