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Sentenza

Sentenza n. 1791/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento previa adozione di idonee misure cautelari dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico per Immigrazione sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 30 luglio 2025 e reiterata in data 3 agosto 2026, con conseguente condanna dell’Amministrazione a riscontrare l’istanza stessa e a provvedere, nel termine di trenta giorni, all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato al rilascio di un permesso di soggiorno e nomina di un commissario ad acta per il caso di protratto inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato;

Giustizia amministrativa202601479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulle istanze volte a ottenere il riscontro della situazione conseguente alla mancata assunzione da parte del datore di lavoro originario e alla prosecuzione della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 18 aprile 2025 in forza di nulla osta per lavoro stagionale, ha dedotto che il datore di lavoro originario non lo aveva assunto. Ha quindi chiesto dapprima, il 30 luglio 2025, una dichiarazione attestante l’indisponibilità del datore di lavoro, ai fini del permesso per attesa occupazione, e successivamente, il 3 agosto 2026, la convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per il rilascio di un permesso per attesa occupazione o per lavoro subordinato, avendo reperito una nuova opportunità lavorativa. A sostegno del ricorso per silenzio ha dedotto la violazione dell’art. 2, commi 1 e 2-bis, l. 241/1990, degli artt. 22, 24 e 5, commi 3-bis, 5 e 9, d.lgs. 286/1998, nonché della circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007. Ha sostenuto che la convocazione presso lo Sportello Unico fosse necessaria per verificare la mancata assunzione non imputabile al lavoratore e la possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno, valorizzando la propria buona fede e il nuovo rapporto di lavoro. La Prefettura si è costituita senza svolgere ulteriori difese.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha escluso che, dopo la riforma dell’art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998, la Prefettura sia ancora obbligata a convocare fisicamente lavoratore e datore di lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, essendo tale fase stata sostituita dalla sottoscrizione diretta, anche digitale, e dalla trasmissione telematica del contratto. Ha tuttavia affermato che l’istanza dell’interessato imponeva comunque l’adozione di un provvedimento espresso, anche semplificato, con cui chiarire il mutamento normativo, spiegare perché la convocazione non fosse più prevista e indicare le fasi procedimentali applicabili. La mancata risposta della Prefettura è stata quindi dichiarata illegittima non perché l’Amministrazione dovesse fissare la convocazione richiesta, ma perché doveva concludere il procedimento con un atto espresso. La Prefettura è stata ordinata di provvedere sull’istanza del 3 agosto 2026 entro venti giorni dalla pubblicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata a un’eventuale successiva istanza in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Consente l’azione avverso il silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile all’azione contro il silenzio dell’Amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

    Anche quando la domanda non può essere accolta nella forma richiesta per effetto di una modifica normativa, l’Amministrazione deve adottare un provvedimento espresso, eventualmente in forma semplificata, che spieghi le ragioni del mancato accoglimento e indichi il procedimento applicabile.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono [...] il contratto di soggiorno [...]. Tale documento [...] è trasmesso in via telematica [...] allo sportello unico per l’immigrazione.

    La disciplina vigente ha sostituito la convocazione fisica presso lo Sportello Unico con la sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti e la sua trasmissione telematica.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    [...] salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.

    La mancata trasmissione del contratto di soggiorno non comporta automaticamente la revoca del nulla osta: l’Amministrazione deve accertare l’imputabilità dell’omissione al lavoratore e svolgere un’adeguata istruttoria.

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    Prevede la verifica anticipata della persistenza dell’interesse del datore di lavoro all’assunzione prima del rilascio del visto d’ingresso.

  • art. 22, comma 6-bis, d.lgs. 286/1998

    Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale.

    La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non determina automaticamente l’impossibilità di svolgere attività lavorativa durante il perfezionamento della procedura.

  • art. 7 l. 241/1990

    Prima dell’eventuale revoca del nulla osta, l’Amministrazione deve instaurare il contraddittorio con lo straniero, consentendogli di dimostrare la non imputabilità della mancata trasmissione del contratto.

  • art. 97 Cost.

    I principi di trasparenza, leale collaborazione e buona amministrazione rafforzano l’obbligo dell’Amministrazione di rendere conoscibili le ragioni giuridiche del mancato accoglimento dell’istanza.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell’art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998, la convocazione fisica del lavoratore straniero e del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione non costituisce più una fase necessaria per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, sostituita dalla sottoscrizione tra le parti e dalla trasmissione telematica del contratto.
  • La soppressione della convocazione fisica non elimina l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi espressamente sulle istanze dell’interessato: quando la domanda si fonda su una modalità procedimentale non più prevista, lo Sportello Unico deve adottare almeno un provvedimento semplificato che chiarisca il mutamento normativo e indichi le fasi procedimentali applicabili.
  • La mancata trasmissione telematica del contratto di soggiorno non consente la revoca automatica del nulla osta; l’Amministrazione deve accertare se l’omissione sia imputabile al lavoratore o dipenda da cause a lui non imputabili, compreso il comportamento omissivo o irreperibile del datore di lavoro.
  • Prima di revocare il nulla osta per mancata trasmissione del contratto di soggiorno, l’Amministrazione deve instaurare il contraddittorio procedimentale con il lavoratore e consentirgli di dimostrare la propria buona fede e la non imputabilità dell’omissione.
  • La sopravvenuta disponibilità di un diverso datore di lavoro non può essere ignorata aprioristicamente, ma deve essere valutata nell’istruttoria per verificare la permanenza dei requisiti sostanziali e la compatibilità della prosecuzione del procedimento con la disciplina dell’ingresso per lavoro subordinato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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