Cassazione Penale, Sentenza n. 12701/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Haboubi ha impugnato l'ordinanza del 04/11/2024 che aveva respinto la sua opposizione alla confisca delle somme sequestrate. I motivi principali del ricorso erano: (1) violazione dell'art. 667, comma 4 richiamato dall'art. 676 c.p.p. per non aver fissato un'udienza in camera di consiglio prima di deliberare (decisione 'de plano'); (2) difetto di motivazione e inosservanza degli artt. 240 e 240-bis c.p. in ordine al nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il reato, con contestazione della valutazione sulla sproporzione delle somme rispetto alle fonti di reddito e sulla qualificazione del denaro come profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata per nullità assoluta dovuta alla violazione del contraddittorio nella fase decisoria. Ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione di grado secondario in diversa persona fisica perché fissi l'udienza camerale ex art. 666 c.p.p., nel corso della quale, nel pieno contraddittorio tra le parti, riesamini l'opposizione avverso il provvedimento adottato ex art. 674 c.p.p.. La Corte non ha invece deciso nel merito sulle questioni sostanziali relative alla pertinenzialità delle somme (art. 240 c.p.).
Norme richiamate
Consente al giudice dell'esecuzione, in talune ipotesi, di adottare provvedimenti 'de plano'; tuttavia, quando ciò produce decisioni ablative impugnabili, la giurisprudenza impone che l'opposizione debba essere decisa con udienza camerale e pieno contraddittorio, altrimenti sussiste nullità.
Richiamato in relazione all'art. 667; la norma viene utilizzata nel contesto delle impugnazioni dei provvedimenti dell'esecuzione e delle modalità di decisione.
Stabilisce la procedura dell'udienza camerale e il necessario contraddittorio fra le parti in materia di provvedimenti ablativi: l'opposizione deve essere esaminata in camera di consiglio nei termini indicati per garantire la doppia valutazione.
Norma richiamata in ordine al provvedimento impugnato; indica la competenza del giudice dell'esecuzione per determinate misure ablative, oggetto poi di opposizione.
Ricorre la nullità assoluta del provvedimento quando viene violato il contraddittorio, con conseguente annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
art. 240 c.p. e art. 240-bis c.p.
Norme penali relative alla pertinenzialità e alla destinazione di beni rispetto al reato; il difensore aveva contestato l'applicazione/valutazione di tali norme in relazione al nesso tra le somme e l'attività delittuosa, ma la Corte di legittimità ha lasciato aperta la questione per il riesame di merito.
Indica il reato di riferimento (illecito sugli stupefacenti) per il quale Haboubi era stato condannato e in relazione al quale sono state confiscate le somme.
Procedura di definizione del procedimento mediante patteggiamento o applicazione della pena su richiesta; la sentenza di applicazione della pena è la decisione che ha reso irrevocabile la responsabilità penale del ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione decide 'de plano' su opposizioni attinenti a misure ablative (confisca), l'opposizione deve essere riesaminata in udienza camerale con pieno contraddittorio: la mancata instaurazione del contraddittorio è causa di nullità assoluta e determina annullamento con rinvio.
- Anche se il provvedimento di confisca originario è stato emesso dopo un contraddittorio, la fase di opposizione costituisce autonomo momento processuale che richiede una nuova valutazione in camera di consiglio; non è sufficiente che vi sia stato un precedente contraddittorio.
- L'opposizione in sede esecutiva ha natura di istanza diretta al medesimo giudice finalizzata a introdurre o reintegrare il contraddittorio e ottenere una decisione meditata; non va considerata semplicemente come un'appellazione automatica della decisione precedente.
- La violazione del contraddittorio nei provvedimenti ablativi può essere eccepita come nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.; la Cassazione annulla con rinvio e ordina che la nuova valutazione sia fatta da diverso giudice dell'esecuzione in persona fisica.
- In casi simili è opportuno, da parte della difesa, chiedere espressamente la fissazione di udienza camerale e documentare le fonti alternative di reddito o la mancata pertinenzialità delle somme per contrastare le deduzioni del giudice sull'originarietà del profitto del reato.
- La Corte di legittimità può decidere di non entrare nel merito delle questioni di pertinenzialità (art. 240 c.p.) quando il vizio procedurale rilevato è insuperabile; quindi, dopo il rinvio il giudice di merito dovrà riesaminare sia la questione procedurale sia le valutazioni sostanziali.
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