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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32518/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I proprietari di un terreno sito in area industriale avevano ricevuto la comunicazione di approvazione di un progetto privato dichiarato di pubblica utilità. Dopo il decreto di occupazione temporanea e poi il decreto di esproprio, con termine finale per l'esecuzione delle opere fissato al 28 ottobre 2006, essi avevano agito prima davanti al giudice amministrativo e poi davanti al tribunale ordinario chiedendo la retrocessione totale del fondo per mancata esecuzione dell'opera nel termine, con restituzione del bene e riduzione in pristino, o in subordine il risarcimento del costo necessario al ripristino. La corte d'appello aveva invece ritenuto che, poiché nel frattempo era stato realizzato un edificio con destinazione commerciale anziché industriale, la vicenda integrasse una retrocessione parziale e non totale, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo su tale profilo, rigettando la domanda principale. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: nullità della sentenza per vizio di costituzione del collegio, perché redatta da un giudice ausiliario; omesso esame del fatto decisivo della mancata esecuzione dell'opera entro il termine; violazione della disciplina sulla retrocessione totale; erronea declinazione della giurisdizione in favore del giudice amministrativo, poiché essi avevano sempre chiesto soltanto la retrocessione totale e la diversa destinazione dell'opera era una sopravvenienza irrilevante rispetto alla domanda originaria; violazione delle norme sulla retrocessione e dell'art. 1 Prot. addizionale CEDU; e erronea condanna alle spese in favore della Regione. La società beneficiaria dell'espropriazione ha proposto ricorso incidentale sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la partecipazione del giudice ausiliario fosse, alla data della decisione, ancora coperta dalla temporanea tollerabilità costituzionale affermata dalla Corte costituzionale fino al 31 ottobre 2025. Ha invece accolto il quarto motivo del ricorso principale, limitatamente alla questione di giurisdizione, affermando che la domanda proposta era sin dall'origine una domanda di retrocessione totale fondata sulla mancata esecuzione dell'opera entro il termine finale; la successiva esecuzione di un'opera diversa non trasformava la domanda in retrocessione parziale. Ne è derivata la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande formulate dagli attuali ricorrenti. Gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti, con rinvio anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato per la comunicazione di avvio/partecipazione procedimentale relativa all'approvazione del progetto dichiarato di pubblica utilità

  • art. 17 L.R. Abruzzo n. 56 del 1994

    richiamato quale base del valore di dichiarazione di pubblica utilità del progetto

  • art. 63 L. 25 giugno 1865, n. 2359

    norma posta a fondamento della domanda di retrocessione totale per mancata esecuzione dell'opera nel termine

  • art. 61 L. 25 giugno 1865, n. 2359

    richiamato con riguardo alla retrocessione parziale e al relativo procedimento amministrativo

  • art. 13 L. 25 giugno 1865, n. 2359

    richiamato per il termine finale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e per la conseguente domanda di retrocessione totale

  • art. 106 Cost.

    richiamato per sostenere l'illegittimità della partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi d'appello; la Corte ne ha escluso l'incidenza sulla validità della decisione nel periodo transitorio

  • art. 32 D.Lgs. n. 116 del 2017

    indicato come termine per la riforma complessiva della magistratura onoraria, rilevante per la temporanea tollerabilità dell'assetto

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il motivo sulla nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per vizio della costituzione del giudice

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per i motivi di violazione di legge in tema di retrocessione, giurisdizione e spese

  • art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla giurisdizione, quale censura di difetto di giurisdizione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite, sia nel ricorso principale sia in quello incidentale

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato dal ricorso principale per contestare la decisione sulle spese e sulla prosecuzione del giudizio dopo la declinatoria di giurisdizione

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorso principale in tema di spese e riassunzione/litis denuntiatio

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    richiamato per affermare che le questioni di giurisdizione già oggetto di orientamento consolidato possono essere decise dalla sezione semplice

  • art. 5 c.p.c.

    richiamato per il principio secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda proposta

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    richiamato dai ricorrenti come parametro di tutela della proprietà, per sostenere che l'interpretazione seguita dalla corte d'appello svuotasse il diritto alla retrocessione

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da identificarsi in base alla causa petendi e alla posizione giuridica dedotta in giudizio, non le etichette formali usate dalle parti o le sole difese del convenuto.
  • La giurisdizione si determina sulla base della domanda originariamente proposta: elementi sopravvenuti emersi in istruttoria possono incidere sul merito della pretesa, ma non trasformano retroattivamente la domanda in una diversa azione se l'attore continua a fondarla sul medesimo fatto costitutivo.
  • In materia di retrocessione espropriativa, la mancata esecuzione dell'opera entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è il fatto costitutivo tipico della retrocessione totale; la successiva realizzazione di un'opera diversa, o il mutamento di destinazione assentito dall'amministrazione, non esclude di per sé la natura originaria della domanda come domanda di retrocessione totale.
  • La sentenza sulla giurisdizione non può essere decisa secundum eventum litis: il giudice deve qualificare la domanda in base all'assetto sostanziale dedotto, senza confondere la verifica della giurisdizione con la decisione sul merito.
  • La partecipazione del giudice ausiliario ai collegi d'appello, nel periodo transitorio individuato dalla Corte costituzionale, non determina la nullità automatica della sentenza pronunciata prima del completamento del riordino della magistratura onoraria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImplicazioni territorialiCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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