Cassazione Civile, Ordinanza n. 06057/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiore IRPEF per l'anno d'imposta 2007 mediante accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, ma successivamente depositava atto di rinuncia, dichiarando di avere presentato istanza di definizione agevolata, istanza che però non risultava prodotta in atti.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'atto espresso di rinuncia al ricorso depositato dal contribuente e ha ritenuto integrata l'ipotesi estintiva di cui all'art. 391 c.p.c. Non essendo state formulate osservazioni dalla controricorrente, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando che la definizione non dipendeva dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti.
Norme richiamate
richiamato come base dell'accertamento sintetico da cui è sorta la lite tributaria
l'atto di espressa rinuncia al ricorso integra l'ipotesi di estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L'atto espresso di rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio, anche in presenza di un'eventuale iniziativa di definizione agevolata non documentata in modo completo in atti.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia e la controparte non formula osservazioni, le spese possono essere poste a carico di chi le ha anticipate.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non sussiste se la definizione del processo dipende da eventi sopravvenuti e non dall'esito del ricorso introduttivo.
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