Sentenza del 20/05/2015 n. 10351 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Fondazione aveva chiesto all’Ufficio del Registro di Monza, il 12 maggio 1995, il rimborso di lire 773.126.000 versate in eccesso per INVIM straordinaria in relazione alla vendita, registrata il 15 luglio 1993, di una quota di terreno di 4.879 mq, ceduta per lire 9.100.000.000. Dopo l’accoglimento della domanda da parte della CTP e il rigetto dell’appello dell’Agenzia da parte della CTR Lombardia, l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con due censure: motivazione contraddittoria sulla consistenza dell’immobile e sul valore da utilizzare per calcolare l’imposta; violazione degli artt. 19 e 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, dell’art. 38 del D.P.R. 602/1973 e dell’art. 2033 c.c., sostenendo che il rimborso presuppone un indebito oggettivo. La Fondazione ha eccepito l’inammissibilità o chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia per quanto di ragione, limitatamente alla censura motivazionale, e ha cassato la sentenza della CTR. Ha ritenuto che la CTR avesse trascurato di confrontare adeguatamente le valutazioni: quella riferita alla quota di terreno di 4.879 mq venduta nel 1993 e quella successiva, del 16 dicembre 1994, relativa all’intero fondo di 15.745 mq. La differenza tra i valori non era quindi, da sola, una contraddizione, poiché riguardava superfici diverse. Le ulteriori doglianze sono rimaste assorbite e potranno essere riproposte, ricorrendone i presupposti, davanti al giudice di rinvio. Rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, anche per le spese; la Cassazione non ha deciso definitivamente se il rimborso sia dovuto.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulla motivazione della sentenza (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006 e n. 2067/1998)
quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento
La motivazione è censurabile quando omette gli elementi decisivi o non li esamina con adeguato percorso logico-giuridico, impedendo il controllo sulla correttezza del ragionamento. Nel caso concreto la CTR non aveva spiegato adeguatamente perché valutazioni riferite a terreni di estensione diversa fossero contraddittorie.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21, comma 2
Le disposizioni sono state invocate dall’Agenzia nella censura sul rimborso, ma la Cassazione ha lasciato assorbito il relativo profilo e non ne ha fornito un’interpretazione nel merito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
La norma è stata richiamata dall’Agenzia a sostegno della censura sul diritto al rimborso; la questione è rimasta assorbita e non è stata decisa dalla Cassazione.
L’Agenzia ha richiamato la disciplina dell’indebito oggettivo per sostenere che il rimborso richiede un pagamento non dovuto. La Cassazione non ha deciso tale questione, avendola dichiarata assorbita.
Massime di principio
- Quando la motivazione di una decisione non consente di controllare il ragionamento seguito su un fatto decisivo, la sentenza può essere cassata e rinviata per un nuovo esame adeguatamente motivato.
- Valori o accertamenti riferiti a beni o superfici di diversa consistenza non sono automaticamente contraddittori: occorre verificare che riguardino effettivamente lo stesso bene e la stessa estensione, e spiegare il loro rilievo rispetto al tributo controverso.
- La cassazione per vizio di motivazione non equivale al riconoscimento definitivo del diritto al rimborso: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia e può trattare le questioni rimaste assorbite, se ritualmente riproposte.
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