Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21248/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per il reato in materia di armi e il relativo trattamento sanzionatorio, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva riformato la decisione di primo grado solo in punto di recidiva, confermando la responsabilità dell'imputato per il reato in materia di armi di cui all'art. 4 della l. n. 110 del 1975 e mantenendo ferma la pena, con il trattamento sanzionatorio già ridotto per il rito abbreviato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di vizio di motivazione: il primo contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe motivato in modo insufficiente o illogico; il secondo contro la quantificazione della pena base, ritenuta incongrua. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure manifestamente infondate: il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione adeguata, fondata sui precedenti penali e sulla personalità negativa dell'imputato; anche la dosimetria della pena era logicamente motivata, avendo il giudice di merito valorizzato gravità del fatto e personalità del reo. È stato inoltre escluso il dedotto vizio di reformatio in peius, poiché la Corte d'appello, a fronte dell'impugnazione del solo imputato sulla recidiva, aveva lasciato immutata la pena base già fissata dal Tribunale al netto degli effetti della recidiva e aveva applicato correttamente la diminuzione connessa alla statuizione riformata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110 del 1975

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione/porto di armi; la sentenza di legittimità non ne discute il merito ma ne presuppone la corretta applicazione nei gradi di merito

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    il vizio di motivazione è configurabile solo quando lo sviluppo argomentativo della sentenza contrasti con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento; non è sindacabile una motivazione non contraddittoria e coerente

  • art. 133 c.p.

    i criteri di commisurazione della pena e di valutazione delle circostanze attenuanti devono essere richiamati e apprezzati dal giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in cassazione se congruamente motivata

  • art. 81 c.p.

    richiamato solo indirettamente nel riferimento alla recidiva e al giudizio di equivalenza/effetti sulla pena; il testo non offre ulteriori specificazioni

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche richieste e negate dal giudice di merito in base a precedenti penali e personalità negativa

  • art. 62 c.p.

    richiamato in forma generica nel passaggio sulla riduzione prevista per la circostanza attenuante del fatto di lieve entità; il testo non consente di precisare ulteriormente la disposizione

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi concreti e rilevanti, come i precedenti penali e la personalità dell'imputato, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni elemento favorevole.
  • In sede di legittimità la determinazione della pena è censurabile solo per motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non è consentita una rivalutazione del merito della dosimetria se il giudice ha dato conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Non integra violazione del divieto di reformatio in peius il mantenimento della pena base già fissata dal primo giudice quando la riforma in appello riguarda un profilo specifico della decisione e il giudice di secondo grado si limita a neutralizzare o ricalibrare gli effetti della statuizione impugnata senza aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo oltre i limiti consentiti.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. richiede un effettivo scarto logico tra motivazione e contenuto del provvedimento; non basta una mera contrapposizione valutativa del ricorrente alla ricostruzione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.