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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06424/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di categoria D aveva agito contro il comune per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance dopo una procedura selettiva interna per il conferimento di una posizione organizzativa relativa allo sportello unico attività produttive. In primo grado era stata accertata l’illegittimità della procedura, ritenuta svolta in violazione dei principi di buona fede e correttezza, perché la motivazione della scelta del candidato risultava apparente, non vi era stata una reale valutazione comparativa dei candidati, erano stati trascurati i criteri previsti dal CCNL, dal regolamento comunale e dagli atti organizzativi dell’ente, e la selezione si era concentrata su un solo elemento (l’avvio di un nuovo sistema informatico) senza spiegare perché ciò giustificasse la scelta del candidato poi incaricato. Il tribunale aveva quindi riconosciuto un danno da perdita di chance. In appello, però, il comune aveva ottenuto la riforma della decisione: la corte territoriale aveva riconosciuto la censurabilità del procedimento per mancata previa individuazione del profilo professionale richiesto, ma aveva escluso il risarcimento ritenendo che il giudice non potesse sostituirsi alla discrezionalità della pubblica amministrazione nella comparazione dei candidati e non potesse affermarsi con certezza che il dipendente avrebbe ottenuto l’incarico. Il ricorrente ha quindi denunciato violazione delle norme contrattuali e dei principi di correttezza, oltre a vizi motivazionali e processuali, sostenendo che, una volta accertata l’illegittimità della procedura, non poteva essere negato il risarcimento per perdita di chance e che la corte di merito aveva confuso il piano dell’an debeatur con quello della quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto erronea la sentenza d’appello nella parte in cui, pur avendo accertato l’illegittimità della procedura selettiva, aveva escluso ogni risarcimento perché mancava la certezza dell’attribuzione della posizione organizzativa. Secondo la Cassazione, invece, il danno da perdita di chance è risarcibile come entità autonoma quando sia provata una concreta ed effettiva occasione perduta; la prova dell’esito sicuramente favorevole della selezione non è necessaria, perché il giudice deve valutare il nesso causale tra condotta illegittima e perdita della possibilità di conseguire l’incarico, e poi liquidare il danno in via equitativa secondo il grado di probabilità. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda alla luce di tali principi e provvedere anche sulle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità. È stato inoltre rilevato che il controricorso del comune era tardivo, circostanza potenzialmente rilevante per le spese.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    previgente art. 370 c.p.c.

    È stato applicato il regime previgente per il termine di deposito/notifica del controricorso, con conseguente rilievo della tardività della costituzione del resistente.

  • art. 13 CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018

    Richiamato insieme all’art. 14 del CCNL come fonte dei criteri per il conferimento della posizione organizzativa e per la valutazione comparativa dei candidati.

  • art. 14 CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018

    Indicato come norma che impone di considerare natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, requisiti culturali, attitudini, capacità professionale ed esperienza del personale di categoria D.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato per affermare che la procedura selettiva doveva svolgersi secondo buona fede e correttezza.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per fondare il dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto e nella gestione della procedura di selezione.

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come base normativa del procedimento di conferimento degli incarichi e delle posizioni organizzative nel pubblico impiego.

  • art. 112 c.p.c.

    Dedotto dal ricorrente per omessa pronuncia/salta motivazionale, ma i motivi diversi dal primo sono stati assorbiti.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per vizi della motivazione e dei criteri decisori.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova circa l’inadempimento e la concreta occasione perduta.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, poi assorbito, quale norma processuale dedotta per censurare l’impostazione della decisione di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento della Corte per affermare che, nelle procedure selettive del pubblico impiego contrattualizzato, l’interesse ad agire sussiste quando si deduca la violazione delle regole procedimentali o dei criteri valutativi.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la violazione delle regole procedimentali e dei criteri predeterminati per il conferimento di una posizione organizzativa può integrare un inadempimento fonte di responsabilità risarcitoria, senza che il giudice debba sostituirsi alla discrezionalità tecnica o organizzativa dell’amministrazione.
  • Il danno da perdita di chance ha natura autonoma e patrimoniale: non richiede la prova certa del conseguimento del vantaggio finale, ma la dimostrazione di una concreta ed effettiva occasione perduta, valutabile secondo un giudizio probabilistico.
  • Ai fini del risarcimento per perdita di chance occorre distinguere tra an debeatur e quantum debeatur: una volta accertato il nesso causale tra condotta illegittima e perdita della possibilità di conseguire l’incarico, la liquidazione va effettuata equitativamente tenendo conto della probabilità di successo e non della certezza dell’esito favorevole.
  • In tema di selezioni interne nella pubblica amministrazione, il giudice può verificare il rispetto delle regole che l’amministrazione si è data e la loro coerente applicazione, ma non può sostituirsi all’ente nella scelta comparativa finale dei candidati.
  • Chi allega la perdita di chance deve provare la plausibile occasione perduta e il collegamento causale con la condotta illegittima; l’amministrazione, per contro, deve provare che l’inadempimento è dipeso da causa a sé non imputabile.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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