Cassazione Civile, Ordinanza n. 06470/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la valutazione del servizio militare prestato da un docente non in costanza di nomina ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto per supplenze del personale docente, classe di concorso A046, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 e successivi aggiornamenti. I giudici di merito avevano riconosciuto la valutabilità del servizio militare e attribuito il punteggio corrispondente al servizio specifico di insegnamento. L'Amministrazione ha impugnato tale decisione sostenendo, con un primo motivo, la violazione del D.M. n. 201/2000, del D.M. n. 131/2007 e dell'O.M. n. 112/2022, affermando che la disciplina vigente non consentirebbe il riconoscimento integrale del punteggio per il servizio militare non prestato in costanza di nomina e che, in ogni caso, sarebbe applicabile un punteggio inferiore, analogo a quello del servizio aspecifico. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, anche in relazione all'art. 52 Cost., sostenendo che il servizio militare prestato fuori da un rapporto di lavoro in atto non potrebbe essere equiparato al servizio specifico di insegnamento, ma al più al servizio aspecifico con punteggio minore. Il controricorrente ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto che il D.M. n. 131/2007 non abbia abrogato espressamente il D.M. n. 201/2000, ma si sia limitato a modifiche e integrazioni; ha inoltre rilevato che la disposizione dell'O.M. n. 112/2022 richiamata dall'Amministrazione era stata già disapplicata dai giudici di merito per contrasto con la normativa primaria. La Corte ha ribadito il principio secondo cui il servizio militare e quello civile equiparato sono sempre utilmente valutabili ai fini della carriera e dell'accesso ai ruoli, anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, e non possono essere penalizzati con un punteggio inferiore in mancanza di una specifica disciplina per il personale docente. Ha quindi escluso che fosse possibile trasporre alla categoria docente la disciplina prevista per il personale ATA dal D.M. n. 50/2021. Il ricorso è stato respinto e l'Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
D.M. n. 201/2000
Invocato dall'Amministrazione; la Corte osserva che non risulta espressamente abrogato dal D.M. n. 131/2007, ma modificato e integrato.
D.M. n. 131/2007
Considerato come regolamento vigente per le supplenze del personale docente; la Corte esclude che abbia abrogato espressamente il D.M. n. 201/2000.
O.M. n. 112/2022
La disposizione sulla valutazione del servizio militare è stata disapplicata dai giudici di merito perché ritenuta illegittima in contrasto con la normativa primaria.
art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994
"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"
È indicata come normativa primaria che impone la piena valutabilità del servizio militare e del servizio civile sostitutivo ai fini della carriera.
art. 2050 d.lgs. n. 66/2010
"i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"
Stabilisce la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici con il medesimo punteggio previsto per i servizi civili; la Corte lo interpreta come criterio di equiparazione non derogabile in assenza di disciplina specifica.
art. 2050, comma 2, d.lgs. n. 66/2010
"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"
È richiamato per affermare la piena considerazione del periodo di servizio militare anche quando svolto in costanza di rapporto di lavoro.
art. 52 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della maggiore protezione del lavoratore che subisca un pregiudizio per l'espletamento del servizio militare.
D.M. n. 50/2021
Richiamato solo per analogia dal ricorrente; la Corte esclude la sua applicazione al personale docente perché dettato esclusivamente per il personale ATA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il servizio militare di leva o il servizio civile ad esso equiparato deve essere considerato titolo pienamente valutabile ai fini della carriera e dell'accesso ai ruoli nella pubblica amministrazione, salvo disciplina speciale compatibile con la normativa primaria.
- In materia di graduatorie del personale docente, una disciplina regolamentare o di bando non può ridurre la valutazione del servizio militare in contrasto con le previsioni di rango primario che ne impongono la piena equiparazione.
- La disciplina prevista per una diversa categoria di personale, se espressamente costruita per quel diverso settore, non è automaticamente trasponibile al personale docente in mancanza di un'espressa previsione normativa.
- Quando il giudice di merito abbia disapplicato una clausola o previsione regolamentare ritenuta illegittima, il ricorso per cassazione deve investire in modo specifico tale ratio decisoria, altrimenti la censura resta inidonea a scalfire la decisione.
- Non è consentito attribuire al servizio militare un punteggio inferiore rispetto a quello previsto per i servizi civili comparabili, poiché il criterio legale impone almeno la medesima considerazione riconosciuta ai servizi prestati presso enti pubblici.
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