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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06412/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un Comune, inquadrato come Istruttore Direttivo di Vigilanza e addetto alla Polizia Municipale, aveva chiesto in primo grado: la revoca del trasferimento per mobilità interna dal Comando di Polizia Municipale ad uffici amministrativi; il riconoscimento di riposi compensativi e ferie non godute; il risarcimento del danno patrimoniale per la minore retribuzione derivante dal mutamento di mansioni; il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione all'immagine e usura psico-fisica. Il Tribunale aveva ritenuto cessata la materia del contendere solo sulle domande relative alla riassegnazione alle mansioni originarie, aveva respinto l'eccezione del Comune di estinzione del giudizio per rinuncia/transazione, e aveva accolto le altre domande economiche. In appello, invece, il Comune ha sostenuto che la nota sottoscritta dal dipendente l'8.8.2016, con cui questi dichiarava di rinunciare "ora e per sempre" al ricorso in costanza di reintegrazione nelle precedenti funzioni, integrasse una transazione stragiudiziale valida ed efficace; la Corte d'appello ha accolto tale tesi e ha rigettato tutte le domande. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, soprattutto: nullità/inesistenza della transazione per difetto di forma scritta e/o di sottoscrizione; erronea qualificazione della nota come transazione invece che come rinuncia o accordo privo di effetti negoziali; violazione dei canoni ermeneutici nella lettura della scrittura; erronea applicazione dell'art. 2113 c.c., sostenendo che non vi fosse una transazione valida da impugnare e che l'accordo, in ogni caso, fosse inefficace o non correttamente qualificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente i motivi in larga parte inammissibili perché cumulavano censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. e, comunque, infondati nel merito. Ha affermato che l'interpretazione della nota dell'8.8.2016 e del comportamento complessivo delle parti spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione plausibile e non illogica. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d'appello secondo cui dalla scrittura e dalla successiva riassegnazione alle precedenti funzioni emergeva una volontà comune di definire in via tombale la lite mediante un negozio transattivo, con res dubia e reciproche concessioni. Ha inoltre osservato che, per la transazione, la forma scritta è richiesta solo ad probationem e la mancanza di sottoscrizione può essere supplita dall'inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio. Quanto all'art. 2113 c.c., la Corte ha ribadito che esso si applica anche alle rinunce e transazioni intervenute in pendenza di giudizio, se non concluse in sede protetta, e che quindi il termine di sei mesi per l'impugnazione era rilevante. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama i limiti del ricorso per cassazione e afferma che non è consentita la mescolanza di censure eterogenee, né la sovrapposizione di violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la configurabilità del contratto/transazione; la Corte, in sostanza, ha ritenuto che un accordo negoziale fosse invece ravvisabile.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato per contestare la conclusione dell'accordo; la Corte ha valorizzato la volontà negoziale desumibile dalla nota e dal comportamento successivo.

  • art. 1350 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità per difetto di forma; la Corte ha escluso che la transazione richieda la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti come forma ad substantiam.

  • art. 1362 c.c.

    Canone ermeneutico applicato alla scrittura dell'8.8.2016, nel senso che l'interpretazione del giudice di merito è insindacabile se plausibile e coerente.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato quale criterio interpretativo sistematico, da applicare con gli altri canoni ermeneutici.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato nel tentativo di sostenere un'interpretazione diversa della scrittura; la Corte ribadisce che non basta prospettare un'interpretazione alternativa.

  • art. 1370 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come canone interpretativo.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come canone interpretativo.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per dedurre la nullità assoluta dell'accordo; la Corte non ha accolto la tesi della nullità.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per la rilevabilità d'ufficio della nullità; la Corte non ha ravvisato nullità dell'accordo.

  • art. 1422 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti della nullità, non ritenuta sussistente.

  • art. 1965 c.c.

    La Corte richiama la nozione di transazione: composizione di una controversia mediante reciproche concessioni su una res dubia o res litigiosa.

  • art. 1967 c.c.

    Per la transazione la forma scritta è richiesta solo ad probationem; la mancanza di sottoscrizione può essere superata da inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle domande risarcitorie; la decisione non fonda su una specifica applicazione della norma ma sul venir meno delle pretese per effetto della transazione accertata.

  • art. 2113 c.c.

    È applicabile anche alle rinunce e transazioni intervenute in pendenza di giudizio, se non concluse in sede protetta; il termine di sei mesi per l'impugnazione resta operante anche se il lavoratore ha già agito in giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'accertamento del fatto negoziale; la Corte ha escluso che vi fosse una erronea valutazione censurabile nei limiti prospettati.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che si trattasse di una critica inammissibile al merito dell'interpretazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle preclusioni processuali, senza accoglimento.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza che la Corte ne ravvisasse violazione.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo accogliente.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'appello, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza incidere sull'esito.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in punto di interesse ad agire/impugnare.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza accoglimento.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza esito favorevole.

  • art. 17 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2440

    Richiamato per sostenere la necessità della forma scritta nei contratti della P.A.; la Corte non ha accolto la tesi di nullità dell'accordo per difetto di forma.

  • artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    Richiamati dal ricorrente a fondamento della pretesa forma scritta dei contratti pubblici.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente richiamando i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile sovrapporre nello stesso motivo violazione di legge e vizio di motivazione sulla medesima questione, perché i due vizi presuppongono piani di verifica diversi.
  • L'interpretazione di una scrittura negoziale spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se violi specifici canoni ermeneutici o sia sorretta da motivazione apparente o illogica; non è consentito chiedere una nuova lettura del documento.
  • Quando una clausola o una scrittura ammette più interpretazioni plausibili, in cassazione non può essere imposto il riesame del merito per sostituire la propria ricostruzione a quella accolta dal giudice di merito.
  • La transazione si configura quando la volontà delle parti sia diretta a porre fine a una controversia attuale o potenziale mediante reciproche concessioni su una res dubia o res litigiosa e la composizione sostituisca il precedente assetto di interessi.
  • Per la transazione la forma scritta può essere richiesta solo ad probationem; la mancanza di contestuale sottoscrizione di una parte non esclude necessariamente l'efficacia del negozio se la volontà di avvalersene emerge inequivocamente dal comportamento complessivo.
  • L'art. 2113 c.c. si applica anche alle rinunce e transazioni intervenute quando il lavoratore abbia già introdotto il giudizio, se l'atto non sia stato concluso in sede protetta; in tal caso resta ferma la necessità di impugnarlo entro il termine di legge.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineTransazioneImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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