Cassazione Civile, Ordinanza n. 20235/2025 del 19/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Una proprietaria di un appartamento in Capri, poi affiancata da due nipoti divenuti nudi proprietari del bene, aveva agito per ottenere l’accertamento e il ripristino di una servitù atipica di aria e luce asseritamente gravante sul terrazzo sovrastante di proprietà dei convenuti. La domanda era stata articolata non solo come actio confessoria servitutis, ma anche come richiesta di demolizione delle opere realizzate dai convenuti per trasformare il terrazzo in vano abitabile, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi. La controversia era stata preceduta da un lungo contenzioso: prima denuncia di nuova opera, poi una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la servitù, un successivo appello contrario, la cassazione con rinvio e infine una sentenza di rinvio del 2002 che aveva nuovamente confermato l’esistenza del diritto di servitù. Nel presente giudizio la ricorrente sosteneva che tale giudicato dovesse spiegare efficacia riflessa anche nei confronti del coniuge comproprietario del fondo servente rimasto estraneo al precedente processo, in ragione del regime di comunione legale; inoltre deduceva che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere necessario riesaminare l’esistenza della servitù e nel negare l’estensione del giudicato ai terzi estranei. Con il terzo motivo invocava infine le norme sulla comunione legale tra coniugi, assumendo che gli effetti di una sentenza incidente su un bene in comunione dovessero automaticamente riflettersi su entrambi i partecipanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva negato l’estensione automatica del giudicato formatosi sul precedente accertamento della servitù al coniuge comproprietario rimasto estraneo a quel giudizio. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: il giudicato riflesso opera solo quando il terzo sia titolare di un diritto dipendente o subordinato rispetto alla situazione definita dalla precedente sentenza e non abbia una posizione autonoma suscettibile di subire un pregiudizio giuridico; nel caso concreto, invece, il coniuge non partecipante era titolare della stessa posizione dominicale sul fondo servente e avrebbe potuto svolgere difese proprie. Inoltre, poiché nel nuovo giudizio era stata chiesta anche la demolizione delle opere e la riduzione in pristino, era necessario il contraddittorio di tutti i comproprietari del fondo servente e, quindi, un nuovo accertamento dell’esistenza della servitù nei loro confronti. Conseguentemente la Corte ha confermato la mancanza di prova del diritto di servitù secondo i modi di costituzione previsti dagli artt. 1058 e 1062 c.c., non essendo sufficiente la sola presenza di opere visibili e permanenti. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti in relazione alla servitù prediale e all’efficacia del giudicato sull’esistenza della servitù
richiamato dalla Corte quale norma sui modi di costituzione della servitù, non surrogabili dalla sola esistenza di opere visibili e permanenti
richiamato dalla Corte quale norma sui modi di acquisto della servitù, che devono essere provati dalla parte che la invoca
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’azione confessoria servitutis e della stabilità del giudicato
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’estensione degli effetti della sentenza al coniuge in comunione legale
richiamato per contestare/definire l’efficacia del giudicato esterno e la sua eventuale efficacia riflessa
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza e omesso esame/errata applicazione di norme di diritto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il giudicato produce efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo solo se costoro siano titolari di una posizione giuridica dipendente o subordinata rispetto alla situazione definita nella precedente sentenza; se invece vantano una posizione autonoma, il giudicato non può essere loro opposto né può pregiudicarli automaticamente.
- L’estensione del giudicato a un terzo non può fondarsi sul solo fatto che il terzo sia coniuge o contitolare in comunione legale del bene coinvolto nella controversia: occorre sempre verificare se la sua posizione sia autonoma e se il precedente accertamento non comporti un pregiudizio giuridico nei suoi confronti.
- Nelle azioni reali dirette non solo all’accertamento della servitù ma anche alla demolizione di opere e alla riduzione in pristino, il litisconsorzio passivo è necessario nei confronti di tutti i comproprietari del fondo servente, perché la decisione incide in modo inscindibile sulla cosa comune.
- Quando la servitù sia contestata nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al precedente giudizio, il suo accertamento deve essere nuovamente provato secondo i modi di costituzione o acquisto previsti dalla legge; la mera esistenza di opere visibili e permanenti non è sufficiente a dimostrare la servitù.
- L’azione confessoria servitutis può non richiedere il litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari se tende soltanto a far dichiarare l’esistenza della servitù o a far cessare molestie, ma il litisconsorzio diviene necessario quando si chieda anche una modifica materiale del bene gravato, come la demolizione di manufatti.
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