Cassazione Civile, Ordinanza n. 35613/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano conseguito il diploma di specializzazione post lauream in medicina e, durante la frequenza, avevano percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991. In primo grado avevano chiesto la condanna delle amministrazioni e delle università al pagamento: in via principale, della differenza tra la borsa percepita e quanto asseritamente dovuto a titolo contributivo e retributivo; in subordine, della adeguata remunerazione ritenuta imposta dal diritto comunitario e individuata nella misura riconosciuta ai medici iscritti dopo il 2006; in ulteriore subordine, dell'incremento per rivalutazione monetaria e adeguamento triennale. La Corte d'appello aveva rigettato integralmente le domande. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno censurato: la supposta esclusione della legittimazione passiva delle amministrazioni e delle università; il rigetto della domanda risarcitoria per tardiva attuazione delle direttive comunitarie; il diniego dell'adeguamento triennale e della rivalutazione della borsa di studio; nonché, per quanto emerge, anche profili relativi a prescrizione e spese di lite, rimasti però assorbiti. La Corte ha inoltre rilevato d'ufficio il difetto di ius postulandi di uno dei difensori, non iscritto all'albo dei cassazionisti.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla legittimazione passiva per estraneità alla ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva rigettato le domande per insussistenza del diritto e non per difetto di legittimazione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla tardiva attuazione delle direttive comunitarie per difetto di interesse e, comunque, perché contrastante con un orientamento consolidato secondo cui i medici iscritti prima dell'anno accademico 2006-2007 restano soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991 e non hanno diritto alla maggiore remunerazione richiesta. I motivi sull'adeguamento triennale e sulla rivalutazione sono stati ritenuti assorbiti. La Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando un abuso del processo per la riproposizione di questioni già più volte respinte dalla giurisprudenza di legittimità, e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la declaratoria di inammissibilità del motivo quando la censura si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.
applicato per sanzionare l'abuso del processo, ravvisato nella proposizione di ricorsi fondati su tesi già reiteratamente respinte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
richiamato come disciplina della borsa di studio percepita dai ricorrenti.
art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999
richiamato come disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, applicabile solo agli iscritti dall'anno accademico 2006-2007.
art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997
richiamato come misura eccezionale di contenimento della spesa pubblica incidente sull'adeguamento triennale.
Massime di principio
- La censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non sussiste interesse a ottenere il risarcimento del danno da mancata attuazione di una direttiva quando il rapporto controverso è regolato da una disciplina che ha comunque attribuito un emolumento, salvo prova di un diverso diritto concreto non riconosciuto dalla legge applicabile.
- In materia di medici specializzandi, la disciplina del trattamento economico prevista dal d.lgs. n. 368 del 1999 si applica solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 2006-2007; per gli iscritti antecedenti continua ad applicarsi il d.lgs. n. 257 del 1991 anche sotto il profilo economico.
- La direttiva comunitaria richiamata non viene interpretata come fonte di un autonomo obbligo di adeguamento della borsa di studio per gli iscritti in epoca precedente al 2006-2007, né come base per riconoscere una maggiore remunerazione parametrata alla normativa successiva.
- La proposizione reiterata di ricorsi fondati su questioni già da tempo e ripetutamente risolte in senso contrario integra abuso del processo e può giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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