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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3424/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cappelli Massimiliano aveva presentato istanza per l'applicazione di misure alternative (affidamento in prova e detenzione domiciliare) per la pena relativa al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza (fatto del 2014). Il Tribunale di Bari, esaminata la documentazione, aveva ritenuto competente il Tribunale di Roma perché il ricorrente era stato ammesso al programma provvisorio di protezione in qualità di collaboratore di giustizia (ai sensi dell'art. 16-nonies, comma 8). Successivamente la Commissione centrale ha revocato il programma (18/05/2022) e il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza a decidere (09/05/2024). Il Tribunale di Bari ha quindi sollevato conflitto negativo rilevando che la revoca era intervenuta dopo la presentazione dell'istanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto negativo e ha affermato la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, ordinando la trasmissione degli atti a detto Tribunale. La Corte ha motivato la decisione richiamando il principio della perpetuatio jurisdictionis: la competenza territoriale del Tribunale di sorveglianza si radica con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della richiesta di misura alternativa e non è alterata da successivi provvedimenti che mutino tale situazione (quali la revoca del programma di protezione o la rimessione in libertà).

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il conflitto di competenza negativo; in questo caso ha reso ammissibile la sollevazione del conflitto perché entrambi i giudici hanno rifiutato di prendere cognizione del procedimento, determinando la stasi processuale.

  • art. 32 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per sottolineare che, quando il conflitto negativo determina la stasi del procedimento, la decisione sul conflitto spetta alla Corte (Cassazione) ai sensi di tale disposizione.

  • art. 16-nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. con mod., legge 15 marzo 1991, n. 82)

    La disposizione è stata intesa come fonte della competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza di Roma quando il richiedente è ammesso al programma provvisorio di protezione in qualità di collaboratore di giustizia; tale situazione, se sussistente al momento della presentazione dell'istanza, radica la competenza a favore di Roma.

  • art. 75, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma che individua tra i fatti rilevanti la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; è il titolo di reato per il quale è stata richiesta l'applicazione delle misure alternative e dunque la base del procedimento.

  • Principio della perpetuatio jurisdictionis (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    Principio consolidato per cui la competenza del giudice di sorveglianza, determinata sulla base della situazione esistente al momento della presentazione della domanda di misura alternativa, permane anche di fronte a successivi mutamenti della situazione (es. revoca del programma di protezione, rimessione in libertà).

Massime di principio

  • La competenza del Tribunale di sorveglianza va valutata in base alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza per misure alternative; cambiamenti successivi non mutano la competenza già radicata (perpetuatio jurisdictionis).
  • L'ammissione al programma provvisorio di protezione in qualità di collaboratore di giustizia determina, ai sensi dell'art. 16-nonies comma 8, la competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza di Roma quando tale condizione sia presente al momento della domanda.
  • Se due giudici rifiutano di assumere cognizione del procedimento e si determina una stasi, è possibile sollevare conflitto negativo ex art. 28 c.p.p.; la Corte di Cassazione decide sul conflitto ai sensi dell'art. 32 c.p.p.
  • La revoca successiva di misure o provvedimenti intervenuti dopo la presentazione dell'istanza (es. revoca del programma di protezione) non è idonea, di per sé, a trasferire la competenza ad altro Tribunale se al momento della richiesta la competenza era già insorta.
  • In situazioni analoghe è essenziale documentare la situazione fattuale e temporale (data di presentazione dell'istanza e data di eventuali provvedimenti intervenuti) perché la soluzione del conflitto dipende dall'epoca in cui si è concretata la condizione rilevante per la competenza.

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