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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04895/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, confermando la condanna di primo grado, gli aveva irrogato la pena di un anno di reclusione per la violazione dell'obbligo di non associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati. Nel fatto contestato, la condotta era stata ricostruita come consistita nell'accompagnarsi in tre occasioni a persone con precedenti penali, in un arco temporale molto breve. Con il ricorso sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che tre incontri occasionali, ravvicinati e di breve durata non sarebbero sufficienti a integrare l'abitualità richiesta dalla norma e sarebbero privi della necessaria offensività; si contestava inoltre la valutazione della Corte territoriale sull'eventuale ignoranza dei pregiudizi penali dei soggetti frequentati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati e generici, perché il ricorrente si era limitato a riproporre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece spiegato in modo congruo e non illogico perché la ripetitività degli incontri, la loro non fugacità e la circostanza di essere stato sorpreso in auto con due di quei soggetti fossero elementi idonei a dimostrare l'abitualità della condotta. La Corte ha anche osservato che il ricorso mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e della sua gravità, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 come base normativa della contestazione; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma dell'articolo.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per la condotta di frequentazione abituale con soggetti pregiudicati; la Corte valorizza l'abitualità desunta dalla ripetitività e non fugacità degli incontri.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte ribadisce che in cassazione è consentito solo il controllo sulla presenza dei vizi tipizzati dalla norma, non una nuova valutazione del fatto o della sua gravità.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che facciano ritenere il ricorso proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità della violazione dell'obbligo di non associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati, l'abitualità può essere desunta dalla ripetitività degli incontri, dalla loro ravvicinazione temporale e dalla non mera occasionalità o fugacità dei contatti.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della rilevanza penale o della gravità dei fatti: la Corte di cassazione può controllare solo la sussistenza di vizi di legge o di motivazione nei limiti tipizzati dall'art. 606 c.p.p.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre le censure già sollevate in appello senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifiche illogicità o contraddizioni della stessa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati contro la PA
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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