Cassazione Civile, Ordinanza n. 20935/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal furto, avvenuto nel 1997, di una rilevante quantità di alcol da una società in nome collettivo in liquidazione, che aveva stipulato una coassicurazione contro il furto tramite un'associazione di categoria. I coassicuratori avevano già indennizzato il furto per circa 524.526,48 euro. Successivamente l'amministrazione finanziaria notificò un avviso di pagamento per l'accisa sull'alcol rubato, avviso poi confermato in via definitiva nel contenzioso tributario; la società pagò anche una cartella esattoriale per 756.334,84 euro. La società agì quindi contro i coassicuratori chiedendo il rimborso di quanto versato a titolo di accisa sul prodotto trafugato. In primo grado la domanda fu rigettata ritenendosi il furto agevolato da colpa grave dell'assicurata e quindi non operante la garanzia; in appello la decisione fu riformata, con condanna dei coassicuratori in solido. I ricorrenti dedussero: difetto di procura per l'appello, tardività del gravame, erronea interpretazione della polizza, insussistenza dell'obbligo di indennizzare perché l'imposta non sarebbe stata dovuta, copertura solo dell'imposta e non degli accessori, erronea liquidazione del danno da mora e illegittima condanna solidale dei coassicuratori. La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso incidentale adesivo tardivo, ha rigettato o dichiarato inammissibili tutti i motivi tranne il sesto e l'ottavo, accolti perché la copertura non poteva estendersi agli accessori dell'obbligazione tributaria e perché, ai sensi dell'art. 1911 c.c., la coassicurazione comporta obbligazione parziaria e non solidale.
La decisione
La Corte ha accolto il sesto e l'ottavo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo, ha rigettato gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la Corte territoriale aveva esteso indebitamente la copertura assicurativa agli accessori dell'imposta e aveva erroneamente qualificato come solidale un'obbligazione che la legge rende parziaria tra coassicuratori.
Norme richiamate
La coassicurazione del medesimo rischio comporta obbligazione parziaria e non solidale; la condanna solidale dei coassicuratori è quindi erronea.
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile nel caso concreto, valorizzando la qualificazione della sentenza impugnata come avente a oggetto una condanna solidale.
Richiamato per il computo della scadenza del termine breve per impugnare.
Richiamato in tema di impugnazione incidentale tardiva nei confronti dei litisconsorti necessari.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione le norme di diritto asseritamente violate; censure generiche o polisense sono inammissibili.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Quando il motivo si fonda su atti processuali, questi devono essere specificamente indicati e localizzati nel ricorso, a pena di inammissibilità.
Se si deduce erronea interpretazione del contratto, occorre indicare quale criterio legale ermeneutico sia stato violato; non basta contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale.
Richiamato solo come possibile regola astrattamente evocabile in tema di interpretazione/integrazione del contratto, ma la censura era generica.
È stato ritenuto non applicabile come criterio di liquidazione del debito indennitario dell'assicuratore contro i danni, qualificato come obbligazione di valore.
art. 12, comma primo, cod. ass.
È esclusa la possibilità di assicurare il rischio di dover pagare sanzioni; tale assicurazione è nulla.
Richiamato indirettamente nel ragionamento sulla natura dell'assicurazione contro i danni e dell'obbligo indennitario.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge o di falsa applicazione del contratto deve essere specifica: il ricorrente deve indicare la norma asseritamente violata e il criterio di decisione che la Corte di merito avrebbe dovuto applicare; una critica meramente assertiva o ambiguamente formulata è inammissibile.
- Se il motivo si fonda sull'omesso esame di un'eccezione o di un atto processuale, il ricorrente deve indicarne puntualmente il contenuto, la sede processuale e la localizzazione nel fascicolo; in difetto il motivo è inammissibile.
- L'omessa pronuncia su una questione non conduce alla cassazione quando la soluzione corretta nel merito rende il dispositivo conforme a diritto; il vizio è privo di decisività.
- L'interpretazione del contratto è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è denunciabile solo la violazione dei criteri legali di ermeneutica, che devono essere specificamente individuati dal ricorrente.
- In una coassicurazione del medesimo rischio, l'obbligazione dei coassicuratori verso l'assicurato è parziaria e non solidale; la sentenza che la qualifichi come solidale è erronea.
- L'assicurazione contro i danni non può estendersi a coprire sanzioni amministrative o tributarie, poiché il rischio di pagamento delle sanzioni non è assicurabile; gli interessi sono accessori dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria e non coincidono con il tributo assicurato.
- Il debito indennitario dell'assicuratore contro i danni è, in linea generale, obbligazione di valore; la liquidazione degli accessori segue tale natura salvo ipotesi particolari di valore pieno o sottoassicurazione con danno eccedentario.
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