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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22553/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni emesso in relazione alla registrazione di un rogito di compravendita immobiliare, con cui l’Ufficio ha recuperato maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale assumendo che il prezzo effettivamente corrisposto fosse superiore a quello dichiarato nell’atto. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato il corrispettivo sulla base di un prelievo bancario di euro 8.000 effettuato dall’acquirente, ritenendo operante una presunzione di maggior prezzo non vinta dai contribuenti. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) la violazione del giudicato esterno, poiché in un diverso giudizio promosso dall’acquirente era stata annullata la pretesa impositiva con accertamento dell’assenza di relazione tra quel movimento bancario e il pagamento del prezzo; 2) l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè la riconducibilità del prelievo all’acquisto avvenuto tre mesi prima; 3) la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 1, comma 247, L. n. 266/2005, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente fatto ricorso ai poteri di accertamento bancario e alla rettifica del valore in difetto di prova certa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri. Ha affermato che il giudicato esterno invocato dai contribuenti aveva accertato in fatto l’assenza di collegamento tra il prelievo bancario dell’acquirente e il pagamento del prezzo dell’immobile; tale accertamento travolgeva il presupposto della maggiore corrispondenza del corrispettivo su cui si fondava la rettifica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo dei contribuenti e quindi annullando la pretesa tributaria. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la sopravvenienza del giudicato favorevole ai contribuenti e sfavorevole all’Agenzia dopo l’instaurazione della lite.

Norme richiamate

  • art. 53-bis d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    consente all’Amministrazione finanziaria di utilizzare indagini bancarie ai fini dell’accertamento in materia di registro, ma nel caso concreto il relativo presupposto probatorio è venuto meno per effetto del giudicato esterno.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dai ricorrenti per contestare l’utilizzo dei poteri di accertamento bancario; la Corte non esamina nel merito la censura perché assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 1, comma 247, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    invocato dai ricorrenti quale parametro della censura sulla rettifica del valore; la doglianza resta assorbita.

  • art. 1306, secondo comma, c.c.

    richiamato dalla controricorrente in tema di solidarietà tributaria, ma ritenuto dalla Corte non pertinente alla fattispecie, perché non vi era un giudicato pregiudizievole nei confronti dei ricorrenti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    base del secondo motivo, formulato come omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del terzo motivo, formulato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    fondamento della compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella sopravvenienza del giudicato favorevole ai contribuenti.

Massime di principio

  • In presenza di solidarietà tributaria, il giudicato esterno favorevole formatosi su un punto decisivo in altro giudizio può essere opposto dai condebitori, purché non esista nei loro confronti un giudicato contrario sul medesimo punto.
  • L’accertamento contenuto in un giudicato esterno che escluda, in fatto, il collegamento tra un movimento bancario e il pagamento del prezzo impedisce di utilizzare quel movimento come presunzione del maggior corrispettivo nella rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro.
  • Quando il presupposto fattuale della pretesa impositiva viene travolto da un giudicato esterno favorevole al contribuente, la censura assorbe le ulteriori questioni di legittimità dell’accertamento e il giudice di legittimità può decidere nel merito senza rinvio, se non occorrono ulteriori verifiche di fatto.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata da ragioni eccezionali sopravvenute, come la formazione successiva di un giudicato favorevole a una parte durante il corso del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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