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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07452/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Due proprietari confinanti convennero in giudizio una cooperativa edilizia sostenendo che, su un terreno adiacente al loro fondo, fosse stata realizzata una sistemazione del suolo mediante innalzamento artificiale del piano di campagna e la successiva predisposizione/realizzazione di un muro di contenimento. Allegarono che tali opere si trovavano a una distanza inferiore a quella minima di 5 metri dal confine prescritta dagli strumenti urbanistici locali e chiesero l'arretramento della costruzione e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio venne introdotto anche un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. per sospendere la costruzione del muro; in quella sede fu disposta una consulenza tecnica d'ufficio. La cooperativa, in cassazione, articolò tre motivi: (1) dedusse la nullità della CTU e del relativo subprocedimento cautelare per tardiva notifica del ricorso e del decreto, lamentando violazione delle norme sul contraddittorio, nullità della nomina del consulente e motivazione apparente della sentenza di appello; (2) denunciò violazione delle regole sull'onere della prova e sul libero apprezzamento delle prove, sostenendo che, caduta la CTU, mancava prova dei fatti costitutivi della domanda; (3) in via subordinata, contestò la qualificazione del terrapieno come "costruzione" ai fini delle distanze legali, invocando l'art. 873 c.c. e sostenendo che il muro fosse un muro di cinta non computabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, quanto ai primi due motivi, che fossero in parte inammissibili per difetto di specifica riferibilità alla sentenza impugnata e per mancata indicazione degli atti rilevanti, e comunque infondati. Ha osservato che eventuali nullità del procedimento cautelare devono essere fatte valere nello stesso procedimento e che, comunque, la nullità relativa della CTU risulta sanata se non tempestivamente eccepita nella prima difesa successiva; nel caso concreto la parte ricorrente era comparsa all'udienza di conferimento dell'incarico peritale e non aveva formulato una rituale eccezione di nullità nelle successive udienze. Ha inoltre affermato che il giudice di merito può utilizzare prove formate in un diverso giudizio o in un procedimento cautelare, purché ritualmente acquisite nel contraddittorio. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato la decisione di merito: il terrapieno era stato creato artificialmente con materiale di riporto e il muro fungeva da contenimento di tale opera; perciò, secondo la giurisprudenza consolidata, sia il terrapieno sia il muro di contenimento devono essere considerati costruzioni ai fini dell'osservanza delle distanze legali, mentre la disciplina del muro di cinta ex art. 878 c.c. non era applicabile perché il manufatto non aveva le caratteristiche del muro di mera delimitazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3

    requisito di esposizione sommaria dei fatti di causa

    L'esposizione del ricorso è stata ritenuta sufficiente a soddisfare il requisito minimo di ricostruzione dei fatti e delle posizioni delle parti.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4

    I motivi sono stati dichiarati in parte inammissibili perché non specificamente riferiti alla sentenza impugnata.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    I motivi sono stati dichiarati in parte inammissibili per mancata indicazione degli atti e dei documenti su cui si fondavano.

  • art. 149 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di perfezionamento della notifica per il notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata nella deduzione della nullità del contraddittorio.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata nella deduzione della nullità del contraddittorio.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla conservazione degli atti processuali, nella censura di nullità proposta.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per censurare una pretesa motivazione inesistente o apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per contestare la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 700 c.p.c.

    Il procedimento cautelare è autonomo rispetto al giudizio di merito; le nullità in esso verificatesi vanno fatte valere in quel medesimo ambito.

  • art. 669 quater c.p.c.

    Richiamato quale norma relativa ai provvedimenti cautelari in corso di causa.

  • art. 669 sexies c.p.c.

    Richiamato in relazione alla fissazione dell'udienza nel procedimento cautelare e alla notifica del ricorso e del decreto.

  • art. 157 c.p.c., comma 2

    La nullità relativa dell'atto processuale si sana se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva.

  • art. 162 c.p.c., comma 1

    L'eccezione di nullità deve essere specificamente dedotta, così da consentire al giudice di valutarla e disporre eventualmente la rinnovazione dell'atto.

  • art. 873 c.c.

    Le opere realizzate artificialmente possono essere soggette alle distanze legali quando integrano costruzioni o muri di contenimento di terrapieni creati dall'uomo.

  • art. 878 c.c.

    Il muro di cinta è escluso dal computo delle distanze solo se presenta i requisiti tipici di mera delimitazione, altezza non superiore a tre metri e funzione di chiusura/separazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella censura sull'asserita mancanza di prova dei fatti costitutivi una volta contestata l'utilizzabilità della CTU.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nella censura sull'onere di provare i fatti costitutivi della domanda attorea.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le nullità verificatesi in un procedimento cautelare autonomo devono essere dedotte nello stesso procedimento; non possono essere automaticamente trasposte nel giudizio di merito, salvo il diverso caso in cui l'istruttoria cautelare sia stata ritualmente acquisita e utilizzata nel merito.
  • La nullità relativa di una consulenza tecnica d'ufficio è sanata se la parte, comparsa dopo il presunto vizio, non la eccepisce nella prima difesa successiva con specifica indicazione delle ragioni di invalidità.
  • Il giudice di merito può utilizzare elementi istruttori formati in un diverso procedimento, anche cautelare, purché siano stati acquisiti nel rispetto del contraddittorio.
  • Ai fini delle distanze legali, un terrapieno creato artificialmente dall'uomo e il muro che lo contiene o lo sostiene devono essere considerati "costruzioni" quando il muro assolve in modo permanente anche alla funzione di contenimento dell'opera artificiale.
  • Il muro di cinta è escluso dal computo delle distanze solo se ha funzione meramente divisoria e caratteristiche tipiche di mero confine; se invece contiene un terrapieno o svolge funzione di fabbrica/sostegno, è soggetto alla disciplina delle distanze.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specificamente riferite alla decisione impugnata e supportate dall'indicazione degli atti e documenti rilevanti; altrimenti incorrono in inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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