Cassazione Civile, Ordinanza n. 26882/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica e liquidazione relativo a una compravendita immobiliare del 28 novembre 2006, con cui l’Ufficio aveva aumentato il valore dichiarato di un terreno e richiesto maggiori imposte e sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 14 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c., per l’ammissibilità dell’intervento della società coacquirente, ritenuta erroneamente configurata come litisconsorte necessario, nonostante la solidarietà tributaria non determini litisconsorzio necessario tra i diversi acquirenti; (2) violazione dell’art. 51 del d.P.R. 131/1986 e dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice d’appello trascurato il rilievo della destinazione edificatoria del bene e della trasformazione urbanistica ai fini della stima; (3) nullità della sentenza per violazione di norme processuali, perché la CTR avrebbe annullato l’atto senza decidere sul merito della pretesa tributaria e senza rideterminare il valore e l’imposta dovuta, nonostante il giudizio tributario sia di impugnazione-merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ha respinto il secondo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sul primo motivo ha ritenuto che tra i coacquirenti del bene, obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta, non sussistesse litisconsorzio necessario e che la società intervenuta non avesse più un interesse a partecipare al giudizio, essendo già coperta da giudicato in un autonomo contenzioso. Sul secondo motivo ha invece confermato che la CTR non aveva negato l’edificabilità del terreno, ma aveva valutato la concreta minore potenzialità edificatoria ai soli fini della determinazione del valore venale. Sul terzo motivo ha ribadito che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, per cui il giudice non può limitarsi ad annullare l’atto, ma deve rideterminare la pretesa fiscale secondo i corretti criteri di valutazione.
Norme richiamate
Nel caso di solidarietà tributaria tra coobbligati non sussiste automaticamente litisconsorzio necessario.
L’intervento o la partecipazione al giudizio richiedono un interesse attuale; nel caso concreto, la società già coperta da giudicato non conservava interesse.
Concorre, insieme all’art. 57, a fondare la solidarietà delle parti contraenti al pagamento dell’imposta di registro.
Le parti contraenti sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta.
È il correttivo che consente l’estensione del giudicato più favorevole nelle obbligazioni solidali, per evitare giudicati contrastanti.
In tema di registro, la stima del bene deve tener conto della concreta potenzialità edificatoria e dei vincoli incidenti sul valore venale.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
Inserito tra le norme processuali denunciate dalla ricorrente per sostenere che il giudice tributario dovesse decidere sul rapporto e non limitarsi all’annullamento.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato dalla ricorrente nella denuncia di nullità della sentenza.
La ricorrente ha dedotto omessa pronuncia/erronea impostazione del decisum, sostenendo che la CTR non abbia deciso sul merito della pretesa.
Richiamato dalla ricorrente nella censura di nullità della sentenza, senza specifica autonoma elaborazione in motivazione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’imposta di registro su un atto con più coobbligati solidali, la solidarietà passiva non comporta di per sé litisconsorzio necessario: ciascun coobbligato può impugnare autonomamente l’atto impositivo e il relativo giudizio resta distinto.
- Se uno dei coobbligati ha già definito il proprio rapporto tributario con giudicato, egli non conserva interesse ad intervenire nel giudizio promosso da altro coobbligato sul medesimo atto.
- In materia di imposta di registro, per le aree inserite nel piano regolatore generale l’edificabilità non viene meno per la presenza di vincoli specifici; tali vincoli incidono solo sulla concreta quantificazione del valore venale.
- Il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione-merito: il giudice non può limitarsi ad annullare l’avviso se ritiene errata la valutazione dell’Ufficio, ma deve rideterminare la pretesa fiscale sulla base dei criteri corretti.
- Quando è contestato il valore attribuito a un immobile ai fini dell’imposta, la decisione deve confrontarsi con le caratteristiche concrete del bene e con la sua effettiva potenzialità edificatoria, non solo con la qualificazione urbanistica astratta.
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