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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26267/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un accordo del 15 ottobre 2002 denominato "Patti inderogabili di Accordo operativo" (PIAO), collegato a precedenti intese su un progetto indicato come "Mirageo" e alla ricerca di finanziatori. La società attrice chiedeva l’accertamento dell’inadempimento della controparte al pagamento, l’esatto adempimento e il risarcimento dei danni; in subordine, la risoluzione del contratto e il risarcimento. Il Tribunale aveva ritenuto nullo l’accordo per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo non individuabile la prestazione a carico della società attrice, mancante la specificazione delle direttive richieste da un soggetto terzo indicato come Tecnesud e dell’apporto scientifico di un altro soggetto richiamato nel contratto, oltre a escludere che i documenti prodotti colmassero tale lacuna. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c., sostenendo che la prestazione era determinabile e che si trattava di un contratto a formazione progressiva; 2) violazione degli artt. 1418, 1362 e 1346 c.c., lamentando errata interpretazione del testo contrattuale e mancata considerazione della comune intenzione delle parti; 3) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., contestando la negata sinallagmaticità delle prestazioni e l’interpretazione dell’acconto versato dalla controparte, che secondo la ricorrente non era un mero anticipo su attività futura ma compenso per attività già svolta; 4) violazione dell’art. 116 c.p.c. in combinato con l’art. 2697 c.c. e dell’art. 88 c.p.c., per asserita mancata valutazione della CTU e per il comportamento processuale della controparte ritenuto contrario ai doveri di lealtà e probità. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo perché il contratto, anche se a formazione progressiva, doveva comunque contenere un oggetto determinato o determinabile e nel caso concreto mancavano elementi essenziali per identificare la prestazione della ricorrente; ha dichiarato inammissibili o comunque infondati gli altri motivi, osservando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e che non era possibile in cassazione sovrapporre una diversa interpretazione del contratto o una diversa lettura delle prove a quella del giudice di merito. Ha inoltre rilevato l’irrilevanza della CTU una volta affermata la nullità del contratto per indeterminabilità dell’oggetto. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato nullo il contratto PIAO per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, rilevando che non era concretamente identificabile la prestazione a carico della società ricorrente e che le doglianze articolate tendevano in sostanza a una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La CTU è stata ritenuta non decisiva e comunque irrilevante, poiché non poteva colmare la mancanza originaria di determinatezza dell’oggetto negoziale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    La nullità del contratto è stata confermata perché l’accordo difettava di un elemento essenziale, ossia l’oggetto determinato o determinabile.

  • art. 1325 c.c.

    È richiamato per ribadire che la validità del contratto presuppone i requisiti essenziali, tra cui l’oggetto.

  • art. 1346 c.c.

    L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile; nel caso concreto questo requisito non risultava soddisfatto.

  • art. 1362 c.c.

    I canoni ermeneutici non possono essere invocati in cassazione per ottenere una nuova valutazione del contenuto contrattuale se il giudice di merito ha già svolto l’indagine di fatto.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, ma la censura è inammissibile se mira soltanto a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.

  • art. 1367 c.c.

    Il criterio di conservazione del contratto non può essere usato per superare la mancanza, accertata in fatto, di elementi idonei a determinare l’oggetto.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia negato il prudente apprezzamento nei casi in cui esso non era consentito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel contesto della ripartizione dell’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente volta a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 88 c.p.c.

    Il richiamo al dovere di lealtà e probità processuale non è stato ritenuto idoneo a scardinare la decisione di merito.

  • art. 337 c.p.c.

    La richiesta di sospensione del giudizio di cassazione è stata disattesa perché mancavano i presupposti per la sospensione facoltativa o necessaria.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è stata concessa perché non vi era una pregiudizialità giuridica e logica idonea a imporla rispetto al giudizio di revocazione pendente.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    È richiamato con riferimento al giudizio di revocazione pendente, che non imponeva la sospensione del giudizio di legittimità.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    Viene indicato come norma che collega la sospensione del giudizio di cassazione alla non manifesta infondatezza della revocazione.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità non è ammesso il deposito di documenti nuovi, salvo le eccezioni previste dalla norma.

  • art. 369 c.p.c.

    I documenti eccezionalmente producibili devono essere depositati nei termini di legge, non con la memoria ex art. 378 c.p.c.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria illustrativa non può essere usata per introdurre documenti inammissibili in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stata applicata la previsione sull’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    È il parametro richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Un contratto può anche essere a formazione progressiva, ma deve comunque contenere sin dall’origine elementi sufficienti a rendere determinato o determinabile il suo oggetto; in difetto, il negozio è nullo per mancanza di un requisito essenziale.
  • La verifica della determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo se la motivazione è del tutto mancante o apparente.
  • La censura per violazione dei canoni ermeneutici non può tradursi in una semplice contrapposizione tra l’interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito: occorre indicare specificamente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo.
  • Quando il giudice di merito fonda la nullità del contratto sull’indeterminabilità dell’oggetto, risultano inconferenti le doglianze che mirino a valorizzare singoli elementi probatori o la CTU per colmare una lacuna originaria dell’accordo.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in presenza di un effettivo travisamento del regime legale di valutazione della prova, non quando si contesti soltanto il modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale istruttorio.
  • La sospensione del giudizio di cassazione in presenza di un giudizio di revocazione pendente non è automatica: occorre una reale pregiudizialità e, nei casi previsti, la non manifesta infondatezza della revocazione.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il deposito di documenti nuovi, salvo le eccezioni tassative previste dal codice di procedura civile.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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