Cassazione Civile, Ordinanza n. 32351/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La lite nasce da un procedimento ex art. 28 della L. n. 794/1942 per la liquidazione del compenso spettante a due avvocati, incaricati da un cliente di svolgere attività di consulenza stragiudiziale, patrocinio in un giudizio risarcitorio, attività di correzione di errore materiale della sentenza, fase di appello e richiesta di sospensione della provvisoria esecutività. Il Tribunale aveva liquidato complessivamente € 45.000,00, ritenendo applicabile il D.M. n. 55/2014, senza però considerare come provati gli acconti di € 34.396,56 che i difensori avevano ammesso di avere ricevuto; inoltre aveva individuato il valore della causa solo in modo generico come superiore a € 520.000,00 e aveva effettuato un’unica liquidazione per entrambi i professionisti, nonostante il rapporto fosse di incarico professionale conferito dal cliente a due avvocati distinti. Il cliente ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità dell’ordinanza per mancato rilievo del fatto non contestato e della confessione relativa ai pagamenti in acconto, con conseguente errato mancato scomputo degli importi già versati; (2) omesso esame o difetto di motivazione sulla mancata considerazione dei medesimi acconti. I professionisti resistevano e proponevano ricorso incidentale condizionato con quattro censure: (1)-(2) violazione e omesso esame sul punto del valore della controversia e del corretto scaglione tariffario, perché il Tribunale aveva indicato solo un valore superiore a € 520.000,00 senza precisare l’esatto valore e senza esplicitare gli aumenti ex art. 6 D.M. n. 55/2014; (3)-(4) violazione e omesso esame sulla liquidazione unitaria, perché in caso di incarico conferito a più avvocati ciascuno ha diritto al proprio compenso verso il cliente e non può essere liquidato un compenso unico come accade nelle spese processuali poste a carico della controparte.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, riqualificandolo come censura di violazione di legge e ritenendo che il pagamento degli acconti per € 34.396,56 fosse fatto pacifico e quindi estraneo al thema probandum; ha assorbito il secondo motivo principale. Ha poi accolto entrambi i gruppi di motivi del ricorso incidentale condizionato: ha ritenuto insufficiente e apodittica l’indicazione del valore della causa come superiore a € 520.000,00, non consentendo di individuare lo scaglione tariffario effettivamente applicato; ha inoltre ritenuto illegittima la liquidazione unitaria di € 45.000,00 in favore di due avvocati, poiché il compenso verso il cliente va determinato separatamente per ciascun professionista incaricato. Ne è conseguita la cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina in diversa composizione, affinché ridetermini i compensi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 28 L. 13 giugno 1942 n. 794
norma utilizzata come base del procedimento di liquidazione degli onorari professionali
i fatti non specificamente contestati devono ritenersi provati e non possono essere ignorati dal giudice
le dichiarazioni dei difensori sull’avvenuto incasso degli acconti hanno valore confessoriamente rilevante
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso può essere riqualificato come denuncia di violazione di legge anche se formalmente indicato come nullità processuale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
l’erronea qualificazione del vizio non impedisce la riqualificazione del motivo se il contenuto è chiaro
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l’omesso esame di fatti decisivi è deducibile quando la decisione non consideri circostanze decisive oggetto di discussione
art. 5 D.M. 10 marzo 2014 n. 55
per la liquidazione del compenso rileva il valore della domanda/controversia e va individuato lo scaglione corretto
art. 6 D.M. 10 marzo 2014 n. 55
per le cause di valore superiore a € 520.000,00 esistono più scaglioni, con aumenti progressivi che devono essere esplicitati
art. 8 D.M. 10 marzo 2014 n. 55
quando l’incarico è conferito a più avvocati, ciascuno ha diritto verso il cliente al compenso per l’opera prestata; il compenso unico riguarda solo la liquidazione delle spese a carico della controparte
modifica integrativa del D.M. n. 55/2014 richiamata per il regime tariffario applicabile
D. Lgs. n. 150/2011, art. 15, ultimo comma
il provvedimento del Tribunale in materia di liquidazione degli onorari è ricorribile direttamente per cassazione e non appellabile
richiamato solo per il rito menzionato nell’ordinanza, ma la questione di impugnabilità è stata poi superata
richiamato nella disputa processuale sull’ammissibilità dell’appello, poi non decisiva
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione del compenso professionale, i fatti pacificamente ammessi dalle parti o non contestati non possono essere considerati come da provare, e il giudice non può porre a carico di chi li allega un onere probatorio inesistente.
- L’erronea indicazione del vizio di legittimità nel ricorso per cassazione non comporta inammissibilità quando dal contenuto del motivo sia chiaramente individuabile la censura sostanziale proposta.
- La determinazione del compenso secondo il D.M. n. 55/2014 richiede l’esatta individuazione del valore della controversia e dello scaglione tariffario applicato; una mera formula generica ('oltre € 520.000,00') non è sufficiente se non consente di capire quale scaglione e quali aumenti siano stati utilizzati.
- Quando il cliente conferisce incarico a più avvocati, ciascun professionista ha diritto al proprio compenso per l’attività svolta; la liquidazione unitaria è ammissibile solo nella condanna alle spese processuali poste a carico della controparte, non nel rapporto interno professionista-cliente.
- In sede di liquidazione giudiziale del compenso, gli acconti già ricevuti devono essere considerati ai fini della determinazione del residuo dovuto, ove risultino pacifici o documentati.
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