Cassazione Penale, Sentenza n. 25145/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce (15/12/2021) che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 4 legge n.110/1975 e confermato nel resto la condanna. Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'inattendibilità dell'individuazione fotografica, alle contraddizioni tra dichiarazioni delle persone offese e alle difformità rispetto alle caratteristiche dell'imputato, nonché al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; (2) vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 e 391-bis ss. c.p.p., lamentando la svalutazione delle dichiarazioni favorevoli (alibi) raccolte in indagini difensive, l'irragionevolezza di talune argomentazioni sulla possibilità di allontanamento per lavoro e l'assenza di un movente economico; (3) vizio di motivazione per la mancata riconoscimento della desistenza volontaria (sostituita dai giudici con ravvedimento attivo/tentativo compiuto); (4) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'aumento di pena per continuazione (contestato come illogico e non proporzionato).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni: i primi due motivi sono inammissibili perché miravano a una rivalutazione dei fatti e delle prove (sindacato di merito non consentito in cassazione) e la sentenza d'appello costituisce "doppia conforme" con quella di primo grado; il rigetto dell'istanza di rinnovazione è stato ritenuto legittimo e discrezionale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. comma 1, atteso il cospicuo materiale probatorio già acquisito; il terzo motivo è inammissibile per aspecificità (non contrasta puntualmente la motivazione impugnata e riproduce doglianze di appello); il quarto motivo è inammissibile: il diniego delle attenuanti generiche è fondato su motivazione non manifestamente illogica (pregressi penali e negativo giudizio di personalità) e la censura sull'aumento per continuazione non poteva essere sollevata in cassazione essendo questione non devoluta dalla parte al giudice d'appello. Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto da tale norma; la questione di estinzione per prescrizione non è stata annullata in cassazione poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. B) ed E)
Norma richiamata per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto che molte doglianze fossero inammissibili perché costituivano valutazioni di merito non sindacabili in questa sede.
codice di procedura penale, artt. 192 e 391-bis e ss.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e delle deposizioni raccolte in indagini difensive; la Corte ha ritenuto che la diversa valutazione dei testi fosse questione di merito e non riesaminabile in cassazione.
codice di procedura penale, art. 603, commi 1 e 2
Art. 603 comma 1: la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è discrezionale quando i dati probatori acquisiti non risultino incerti; comma 2: obbligo di rinnovazione per nuove prove sopravvenute salvo che siano irrilevanti o proibite. La Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 e legittimo il rigetto della richiesta di rinnovazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di determinazione della pena per continuazione; la Corte ha escluso la rilevabilità in cassazione della contestazione relativa all'aumento di pena per continuazione non devoluta al giudice d'appello.
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Norma richiamata in giurisprudenza sul vizio di aspecificità dell'impugnazione: il motivo deve confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata; la mancata specificità comporta inammissibilità.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con imputazione di colpa e comminazione della pena pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è luogo per la rivalutazione dei fatti o per riformulare una diversa valutazione della prova: i motivi che chiedono una diversa lettura delle fonti probatorie sono normalmente inammissibili.
- La "doppia conforme" (sentenza di appello che richiama e conferma la motivazione del primo grado) rende ancora più difficile il sindacato in cassazione: i due atti vanno letti congiuntamente come unico corpo motivazionale.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) è rimessa alla discrezionalità del giudice quando non sussistono nuovi elementi decisivi; il rigetto è legittimo se esiste già un consistente patrimonio probatorio.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontare punto per punto la motivazione impugnata: argomentazioni generiche o la mera riproposizione di doglianze di merito comportano l'inammissibilità per aspecificità.
- Questioni non devolute al giudice d'appello (cioè non sollevate in appello) non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione: il sistema delle impugnazioni è devolutivo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la motivazione di merito non è manifestamente illogica e si basa su elementi di personalità negativi (es. precedenti penali).
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a un versamento alla Cassa delle ammende.
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