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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25145/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce (15/12/2021) che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 4 legge n.110/1975 e confermato nel resto la condanna. Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'inattendibilità dell'individuazione fotografica, alle contraddizioni tra dichiarazioni delle persone offese e alle difformità rispetto alle caratteristiche dell'imputato, nonché al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; (2) vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 e 391-bis ss. c.p.p., lamentando la svalutazione delle dichiarazioni favorevoli (alibi) raccolte in indagini difensive, l'irragionevolezza di talune argomentazioni sulla possibilità di allontanamento per lavoro e l'assenza di un movente economico; (3) vizio di motivazione per la mancata riconoscimento della desistenza volontaria (sostituita dai giudici con ravvedimento attivo/tentativo compiuto); (4) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'aumento di pena per continuazione (contestato come illogico e non proporzionato).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni: i primi due motivi sono inammissibili perché miravano a una rivalutazione dei fatti e delle prove (sindacato di merito non consentito in cassazione) e la sentenza d'appello costituisce "doppia conforme" con quella di primo grado; il rigetto dell'istanza di rinnovazione è stato ritenuto legittimo e discrezionale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. comma 1, atteso il cospicuo materiale probatorio già acquisito; il terzo motivo è inammissibile per aspecificità (non contrasta puntualmente la motivazione impugnata e riproduce doglianze di appello); il quarto motivo è inammissibile: il diniego delle attenuanti generiche è fondato su motivazione non manifestamente illogica (pregressi penali e negativo giudizio di personalità) e la censura sull'aumento per continuazione non poteva essere sollevata in cassazione essendo questione non devoluta dalla parte al giudice d'appello. Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • legge n.110/1975, art. 4

    La Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto da tale norma; la questione di estinzione per prescrizione non è stata annullata in cassazione poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. B) ed E)

    Norma richiamata per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto che molte doglianze fossero inammissibili perché costituivano valutazioni di merito non sindacabili in questa sede.

  • codice di procedura penale, artt. 192 e 391-bis e ss.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e delle deposizioni raccolte in indagini difensive; la Corte ha ritenuto che la diversa valutazione dei testi fosse questione di merito e non riesaminabile in cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 603, commi 1 e 2

    Art. 603 comma 1: la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è discrezionale quando i dati probatori acquisiti non risultino incerti; comma 2: obbligo di rinnovazione per nuove prove sopravvenute salvo che siano irrilevanti o proibite. La Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 e legittimo il rigetto della richiesta di rinnovazione.

  • codice penale, art. 133

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di determinazione della pena per continuazione; la Corte ha escluso la rilevabilità in cassazione della contestazione relativa all'aumento di pena per continuazione non devoluta al giudice d'appello.

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    Norma richiamata in giurisprudenza sul vizio di aspecificità dell'impugnazione: il motivo deve confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata; la mancata specificità comporta inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con imputazione di colpa e comminazione della pena pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è luogo per la rivalutazione dei fatti o per riformulare una diversa valutazione della prova: i motivi che chiedono una diversa lettura delle fonti probatorie sono normalmente inammissibili.
  • La "doppia conforme" (sentenza di appello che richiama e conferma la motivazione del primo grado) rende ancora più difficile il sindacato in cassazione: i due atti vanno letti congiuntamente come unico corpo motivazionale.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) è rimessa alla discrezionalità del giudice quando non sussistono nuovi elementi decisivi; il rigetto è legittimo se esiste già un consistente patrimonio probatorio.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontare punto per punto la motivazione impugnata: argomentazioni generiche o la mera riproposizione di doglianze di merito comportano l'inammissibilità per aspecificità.
  • Questioni non devolute al giudice d'appello (cioè non sollevate in appello) non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione: il sistema delle impugnazioni è devolutivo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la motivazione di merito non è manifestamente illogica e si basa su elementi di personalità negativi (es. precedenti penali).
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a un versamento alla Cassa delle ammende.

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