Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20275/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di un appartamento, proposta da chi ne aveva avuto la disponibilità per molti anni contro il Comune. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che fino alla scadenza dell’ultimo rapporto di locazione indicato in atti la parte attrice avesse detenuto l’immobile come conduttrice e non lo avesse posseduto uti dominus. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) omessa motivazione e nullità della sentenza per non aver esaminato una dichiarazione del 24.4.2002, che la ricorrente assumeva rilevante anche perché, a suo dire, il ventennio utile all’usucapione sarebbe già maturato; 2) omessa motivazione sul rilievo che l’immobile non sarebbe appartenuto al Comune ma alla ASL, con conseguente irrilevanza di una gestione di affari altrui su bene pubblico; 3) vizio motivazionale perché la corte d’appello avrebbe valorizzato un contratto di locazione del 1996 nonostante la locatrice-usufruttuaria fosse deceduta nel 1995, con conseguente pretesa insussistenza del rapporto locatizio e maturazione del possesso utile ad usucapionem dal 1995 al 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anzitutto ritenuto inammissibili i documenti depositati con la memoria, non rientranti nell’art. 372 c.p.c. e comunque non idonei a dimostrare il difetto di legittimazione del Comune. Quanto ai motivi, ha reputato il primo inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: la corte territoriale aveva accertato che la ricorrente aveva detenuto l’immobile sino al 2000 e aveva poi riconosciuto di esserne mera occupante, dichiarandosi disponibile a pagare i canoni arretrati e a stipulare un nuovo contratto di locazione; tale ricostruzione era coerente con l’orientamento secondo cui il conduttore che trattenga l’immobile dopo la cessazione del contratto conserva la qualità di detentore qualificato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, escluso il possesso utile ad usucapionem, la questione relativa alla titolarità del bene era irrilevante; inoltre la censura era preclusa dalla doppia conforme. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile sia perché denunciava un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati, sia perché introduceva una circostanza non specificamente dedotta in appello, sia perché, anche se il contratto del 1996 fosse invalido, il periodo allegato non basterebbe comunque a integrare un possesso utile all’usucapione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    non trattandosi di documentazione compresa nell’ambito della previsione di cui all’art. 372 c.p.c.

    In sede di legittimità sono inammissibili i documenti depositati con la memoria se non rientrano nei limiti dell’articolo invocato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia e la nullità della sentenza

    La censura è stata scrutinata come deduzione di nullità per omessa motivazione, ma è stata ritenuta inammissibile perché rivolta contro l’apprezzamento delle prove.

  • art. 1591 c.c.

    agli effetti dell'art. 1591 c.c.

    Il conduttore che conserva l’immobile dopo la cessazione del contratto resta detentore qualificato, pur essendo inadempiente all’obbligo di restituzione e al risarcimento per il ritardo nella riconsegna.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione non è più incluso, dal 2012, nel paradigma del vizio motivazionale denunziabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è più deducibile il vecchio vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione nei termini formulati dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo contributo unificato

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di rivalutazione del convincimento del giudice di merito.
  • L’esame e la ponderazione delle prove, la scelta delle fonti ritenute decisive e la valutazione dell’attendibilità delle risultanze sono attività riservate al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale effettivamente deducibile.
  • Chi detiene un immobile in forza di un rapporto di locazione, e lo mantiene dopo la cessazione del contratto, conserva la qualità di detentore qualificato fino a quando non emerga un possesso inequivoco uti dominus.
  • Ai fini dell’usucapione, la mera detenzione del bene non è sufficiente: occorre un possesso pieno, continuo e utile per il tempo di legge, non desumibile da una semplice occupazione successiva a un contratto di locazione.
  • Quando il giudice di merito ha escluso in radice il possesso utile ad usucapionem, questioni ulteriori sulla titolarità formale del bene possono diventare irrilevanti ai fini della decisione.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile introdurre per la prima volta circostanze di fatto non specificamente dedotte nei gradi di merito, senza indicarne la tempestiva proposizione e il relativo veicolo processuale.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.