Cassazione Civile, Ordinanza n. 12311/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere l'accertamento dell'esistenza di una cessione d'azienda in data 10 marzo 2014 tra la società fallita e la società cessionaria, con conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c. e prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria; in via conseguenziale chiedevano la declaratoria di inefficacia della risoluzione del rapporto operata dal fallimento, la riammissione in servizio, l'inquadramento nel VII livello del CCNL di settore e il risarcimento del danno. In subordine, deducevano la contrarietà a buona fede e correttezza dell'esclusione dall'elenco del personale trasferito e, comunque, la nullità del licenziamento intimato dal fallimento perché discriminatorio o privo di autorizzazione del comitato dei creditori, con reintegrazione. La Corte d'appello aveva rigettato le domande, ritenendo ammissibile la riconvenzionale del fallimento sulla simulazione del rapporto di lavoro e negando poi, nel merito, l'esistenza di un rapporto subordinato per mancanza di eterodirezione, valorizzando anche un precedente giudicato della Cassazione su una società di fatto holding. In cassazione venivano proposti tre motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per non avere esaminato l'eccezione di inammissibilità della riconvenzionale; motivazione apparente e violazione dell'art. 39 c.p.c. per avere ammesso la riconvenzionale nonostante una pretesa litispendenza; violazione dell'art. 2094 c.c. per avere escluso la subordinazione senza adeguato confronto con le prove e con i precedenti sulla compatibilità tra qualità di socio/amministratore e lavoro subordinato nella stessa società. La Corte di cassazione, tuttavia, ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso e ha rilevato che la sentenza d'appello era stata notificata da una controparte il 21 giugno 2019, mentre il ricorso era stato notificato solo il 23 agosto 2019, oltre il termine breve di sessanta giorni, in una controversia con pluralità di parti e domande strettamente dipendenti, quindi in ipotesi di litisconsorzio processuale unitario; ne ha tratto l'inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine breve di cui all'art. 326, secondo comma, c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di appello. Ha ritenuto applicabile, nel giudizio con pluralità di parti e domande connesse in modo da integrare un litisconsorzio processuale unitario, la regola dell'unitarietà del termine di impugnazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore di entrambe le controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come base della pretesa continuità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda; la Corte non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del ricorso.
invocato per censurare l'omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale.
richiamato dai ricorrenti sotto il profilo della litispendenza e del divieto di duplicazione del giudizio.
invocato per sostenere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ritenuto invece escluso nei gradi di merito.
art. 326, secondo comma, c.p.c.
applicato come norma che fissa il termine breve per impugnare decorrente dalla notificazione della sentenza; la sua violazione determina la tardività e l'inammissibilità del ricorso.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva della motivazione.
art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi con pluralità di parti e domande strettamente dipendenti, se si configura un litisconsorzio processuale unitario o quasi necessario, la notificazione della sentenza incide sul decorso del termine breve per impugnare secondo la regola dell'unitarietà del termine, ma solo nei limiti in cui la notificazione sia avvenuta nei confronti delle parti interessate secondo il principio di bilateralità.
- La tardività della notificazione del ricorso per cassazione oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, non viene esaminato il merito delle censure formulate contro la sentenza impugnata.
- Nel caso di litisconsorzio processuale unitario, la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine breve esplica effetto nei confronti di tutte le parti del giudizio.
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