Cassazione Penale, Ordinanza n. 00933/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi 8 e giorni 15 di reclusione per i reati contestati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di primo grado per due capi: il primo relativo alla gestione/trasporto di materiali qualificati come rifiuti, il secondo relativo a un falso documentale in dogana. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo, quanto al capo 1, carenza e vizio di motivazione perché gli operanti di polizia giudiziaria non avrebbero verificato la funzionalità degli apparecchi stipati nel semirimorchio e quindi la loro eventuale destinazione al riutilizzo in Africa; quanto al capo 2, violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo almeno l'assenza del dolo di falso, che non potrebbe ritenersi sussistente automaticamente. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: sul primo, perché a fronte dell'ispezione visiva che deponeva univocamente per la natura di rifiuti dei materiali trasportati, il ricorrente aveva opposto solo deduzioni generiche, mentre l'onere di provare le condizioni per sottrarre il materiale alla disciplina dei rifiuti grava su chi invoca la deroga; sul secondo, perché la Corte territoriale aveva desunto il dolo dall'indicazione in bolletta doganale degli oggetti come "beni personali", elemento ritenuto rivelatore dell'animus decipiendi.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice del capo 1; la Corte ribadisce che, in tema di rifiuti, chi invoca una disciplina derogatoria o di favore deve provarne i presupposti, anche in relazione a eventuali qualificazioni alternative del materiale come prodotto o sottoprodotto.
Sono richiamati come base normativa del capo 2; la Corte valorizza, ai fini del dolo, l'uso di una indicazione mendace nella bolletta doganale, ritenuta espressiva di animus decipiendi.
"condizioni specifiche che devono essere adeguatamente documentate anche e soprattutto sotto il profilo prettamente tecnico"
Per il materiale che si pretende sottoprodotto, l'interessato deve fornire prova rigorosa e documentata della destinazione a ulteriore utilizzo, con certezza e non come mera eventualità.
art. 183, comma 1, lett. p), d.lgs. 152/2006
La Corte richiama la giurisprudenza che, anche dopo la modifica della disposizione, mantiene in capo all'interessato l'onere di provare la destinazione del materiale ad ulteriore utilizzo.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
sent. Corte cost. n. 186/2000
È richiamata per giustificare l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. solo quando non emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di rifiuti, quando il soggetto invoca una disciplina derogatoria o di favore per sottrarre il materiale alla qualificazione di rifiuto, l'onere di allegare e provare i relativi presupposti grava sull'interessato, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
- La prova della destinazione del materiale a riutilizzo, sottoprodotto o EOW deve essere concreta, oggettiva e adeguatamente documentata, non essendo sufficiente una mera affermazione difensiva o una testimonianza generica.
- Se gli elementi acquisiti in giudizio, anche di natura visiva o presuntiva, sono univoci nel qualificare un materiale come rifiuto, il ricorso che si limiti a contestazioni generiche senza specifici elementi contrari è inammissibile o comunque infondato.
- Il dolo del falso può essere desunto da elementi fattuali sintomatici, quali l'indicazione consapevolmente non veritiera di beni o merci in documentazione ufficiale, quando da tale indicazione emerga una finalità decettiva.
- In sede di legittimità, la censura di motivazione è inammissibile se mira soltanto a sollecitare una rivalutazione del merito senza confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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