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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05649/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la questione dedotta era già risolta nel senso della perdurante applicabilità della sanzione penale per i fatti commessi durante la vigenza della disciplina sul reddito di cittadinanza, nonostante l'abrogazione dal 1 gennaio 2024. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la decisione del Tribunale che aveva assolto l'imputato dai reati contestati perché non punibile per particolare tenuità del fatto. L'unico motivo di ricorso riguardava il capo a), relativo alla contestazione di cui all'art. 7 del d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, l'erroneità della disciplina applicata, alla luce dell'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice e del principio di retroattività della lex mitior. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando l'orientamento secondo cui l'abrogazione del delitto non elimina la punibilità dei fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina previgente, in forza della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di abrogazione. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Norma incriminatrice relativa all'indebita fruizione del reddito di cittadinanza, applicabile ai fatti commessi nel periodo di vigenza della disciplina originaria.

  • l. 28 marzo 2019, n. 26

    Legge di conversione del decreto-legge n. 4/2019, richiamata quale fonte della disciplina penale contestata.

  • art. 1, comma 318, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Ha disposto l'abrogazione, dal 1 gennaio 2024, della fattispecie incriminatrice, salvando però l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina.

  • art. 2, comma 2, c.p.

    È il parametro generale della retroattività della lex mitior, rispetto al quale la Corte richiama la deroga espressa prevista dalla legge di abrogazione.

  • art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48

    Nuova incriminazione collegata ai benefici sostitutivi del reddito di cittadinanza, richiamata per il coordinamento cronologico tra soppressione del vecchio beneficio e nuova tutela penale.

  • l. 3 luglio 2023, n. 85

    Legge di conversione del d.l. n. 48/2023, richiamata in relazione alla nuova fattispecie penale.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una fattispecie incriminatrice non comporta automaticamente l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole quando il legislatore abbia espressamente previsto la sopravvivenza della punibilità per i fatti commessi durante la vigenza della norma abrogata.
  • La deroga al principio di retroattività della lex mitior è ammissibile se sorretta da una ragionevole giustificazione normativa e da un coordinamento sistematico tra abrogazione della vecchia disciplina e introduzione di una nuova incriminazione collegata.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda su una questione già chiarita da un consolidato orientamento di legittimità e manifestamente infondata, può essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può ravvisare profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione e applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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