Cassazione Penale, Sentenza n. 31426/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Caliendo impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 47-ter l. 354/1975 e aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Denunciava violazione di legge (art. 27 Cost., artt. 47 e 71-ter l. 354/1975), vizio di motivazione per omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione: il Tribunale avrebbe valorizzato solo la gravità del reato omettendo di considerare rilevanti elementi positivi (assenza di ulteriori pregiudizi, idoneità del contesto familiare, disponibilità al lavoro, ottima relazione UEPE, corretto comportamento intramurario, relazioni dei Carabinieri), non avrebbe contestualizzato le frequentazioni con soggetti pregiudicati e non avrebbe considerato la revisione critica del reo; inoltre la richiesta ex art. 50 Ord. pen. sarebbe stata disattesa senza motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza, nella sua ampia discrezionalità, abbia esaminato e valutato correttamente e in modo coerente tutti gli elementi rilevanti, non limitandosi alla sola gravità del reato ma prendendo in considerazione la mancanza di resipiscenza, l'assenza di risarcimento alla vittima, il cattivo contegno processuale, le informative di polizia sulle frequentazioni con pregiudicati e la relazione comportamentale aggiornata. La Corte ha affermato che le censure della difesa erano aspecifiche e sostanzialmente miravano a una riconsiderazione dei fatti (vietata in sede di legittimità), e che la motivazione del Tribunale è logica, puntuale e priva di contraddizioni; la mancata motivazione espressa sulla semilibertà o su specifiche deduzioni è risultata implicitamente contenuta nella motivazione complessiva. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l'istanza ex art. 47-ter in presenza di una condanna per reato ostativo ancora in espiazione; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in funzione di garanzia costituzionale; la Corte non ha ritenuto violato il principio invocato, poiché la decisione del giudice di sorveglianza era motivata e conforme ai canoni del giudizio prognostico.
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma richiamata rispetto alle misure alternative e al ruolo del giudice di sorveglianza; la Corte ha confermato la legittimità della valutazione discrezionale del giudice del merito.
art. 71-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamata dal ricorrente nell'ambito delle misure e del trattamento; interpretata insieme alle altre disposizioni come parte del quadro normativo che lascia ampio spazio al giudizio prognostico del giudice di sorveglianza.
art. 50, Ordinamento penitenziario (legge 354/1975)
La richiesta fondata su tale articolo (connessa a misure di trattamento/semilibertà) può essere implicitamente rigettata dal giudice se la motivazione complessiva del provvedimento ne mostra l'infondatezza; non è necessario un espresso capoverso se le ragioni negative emergono chiaramente dalla motivazione.
Richiamato implicitamente come limite del sindacato in sede di legittimità: non è consentito alla Cassazione riformare il giudizio di merito per mera diversità di valutazione probatoria se la motivazione è logica e coerente.
Citate giurisprudenze sul principio che la domanda di riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere ritenuta implicitly rigettata quando la motivazione complessiva evidenzia elementi contrari; principio applicato dal Collegio in senso analogo all'esame delle richieste di benefici.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione ai limiti della esposizione dei motivi in cassazione; il ricorso era formulato nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Il giudice di sorveglianza esercita ampia discrezionalità nella valutazione delle misure alternative; la Corte di legittimità sindaca la motivazione solo se illogica, contraddittoria o carente.
- La gravità del reato non può essere l'unico elemento per negare un beneficio, ma se accompagnata da mancata resipiscenza, assenza di risarcimento, cattivo comportamento processuale o intramurario e frequentazioni con pregiudicati, può legittimare il rigetto.
- La valutazione del percorso trattamentale e della condotta intramuraria è centrale: progressi concreti nel percorso rieducativo e relazioni positive (UEPE, istituti) rafforzano le istanze, la loro assenza indebolisce la posizione del richiedente.
- In sede di cassazione non è ammessa una rivalutazione libera delle prove o una "nuova interpretazione" dei fatti; le censure devono evidenziare vizi di diritto o di motivazione, non la mera preferenza per una diversa lettura probatoria.
- La mancanza di motivazione espressa su una specifica richiesta può essere ammissibile se la motivazione complessiva del provvedimento consente di comprendere le ragioni del rigetto (motivazione implicita).
- Per aumentare le probabilità di successo in casi analoghi, la difesa dovrebbe produrre e documentare prove concrete di resipiscenza (atti di riparazione, percorsi trattamentali avviati, rapporti UEPE positivi, proposte di lavoro, testimonianze sul contesto familiare) e contestualizzare eventuali frequentazioni pregresse.
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