Cassazione Civile, Ordinanza n. 16758/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia aveva attribuito a due soci gli utili extrabilancio accertati con separato avviso nei confronti della società, a seguito di processo verbale di constatazione. La CTP aveva respinto il ricorso dei contribuenti e la CTR aveva confermato. In cassazione i soci deducevano, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 e l'erronea applicazione delle presunzioni connesse alla ristretta base sociale, sostenendo la nullità dell'avviso e l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo; dall'altro lamentavano omessa pronuncia sulla domanda subordinata e violazione dell'art. 47 TUIR, contestando la mancata applicazione della tassazione ridotta del 49,72% sugli utili distribuiti. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato/in parte inammissibile, osservando che le garanzie dell'art. 12, comma 7, operano solo a favore del contribuente sottoposto a verifica nei locali di sua pertinenza e non del terzo destinatario dell'accertamento fondato sugli esiti di quella verifica; ha inoltre rilevato che le ulteriori censure miravano a un riesame del merito e non colpivano la ratio della decisione. Sul secondo motivo ha escluso l'omessa pronuncia, perché la domanda subordinata era stata espressamente esaminata dalla CTR, la quale l'aveva respinta sia nel merito sia sul rilievo della sua non compiuta proposizione in primo grado e della conseguente tardività/inammissibilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la conferma della sentenza di merito sia quanto alla non operatività dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 nei confronti dei soci non sottoposti a verifica diretta, sia quanto alla questione della tassazione degli utili, ritenendo che la CTR avesse effettivamente pronunciato sulla domanda subordinata e che la decisione fosse sorretta da una doppia ratio, di merito e processuale. Non sono state liquidate spese perché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Le garanzie di contraddittorio e assistenza previste dalla norma spettano solo al contribuente sottoposto a verifica presso i locali di sua pertinenza e non si estendono al terzo nei cui confronti siano poi emersi elementi utili all'accertamento.
La Corte ha preso atto che la CTR aveva escluso l'applicabilità della limitazione di tassazione invocata dai contribuenti nel testo ratione temporis applicabile, e ha ritenuto la censura non idonea a superare tale decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Le garanzie procedimentali di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applicano al soggetto verificato nei cui locali sia avvenuto l'accesso, non anche al terzo destinatario di un autonomo avviso di accertamento fondato sugli esiti di quella verifica.
- Nel ricorso per cassazione non è scrutinabile una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, si risolva in una richiesta di riesame del merito dell'accertamento compiuto dal giudice di appello.
- Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la domanda o eccezione risulti espressamente esaminata dal giudice di merito, anche se la motivazione utilizzi formulazioni improprie o sia fondata su una pluralità di rationes decidendi.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una doppia ratio autonoma, la censura deve investire entrambe le ragioni poste a fondamento della statuizione, altrimenti il motivo non può condurre alla cassazione.
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