Cassazione Penale, Sentenza n. 37650/2024 del 14/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (07/12/2023) per molteplici motivi: vizio di motivazione e travisamento probatorio (in particolare sull'uso e sull'interpretazione delle intercettazioni e delle videoriprese); carenza di prova circa la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 D.P.R. 309/1990), anche in ragione del fatto che la maggioranza degli imputati era poi stata assolta con sentenze irrevocabili; illegittima applicazione dell'aggravante di mafia (art. 416-bis.1 c.p.) e dell'aggravante del carattere armato; errata esclusione della riqualificazione in favore del reo (art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, fattispecie di lieve entità); erronea qualificazione del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); mancato riconoscimento del vincolo di continuazione (art. 81 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto: - Manifestamente infondato il ricorso di CACCAMO Antonio Martino: rigetto/inammissibilità. - Integrale accoglimento del ricorso di SANSOTTA Giuseppe con annullamento senza rinvio della condanna per il reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 309/90 (perché il fatto non sussiste), poiché il numero degli associati necessario risultava non sussistente alla luce di sentenze diventate irrevocabili. - Accoglimento parziale dei ricorsi di CUTRI' Alessandro e FONDACARO Francesco: la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna di CUTRI' per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 (perché il fatto non sussiste) e ha eliminato l'aggravante ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; per CUTRI' e per FONDACARO ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena in relazione ai reati residui (non sono stati annullati tutti i capi di imputazione a loro carico). Motivazione chiave: l'esistenza di numerose sentenze irrevocabili che hanno escluso la partecipazione associativa per la maggior parte degli imputati rende inconfigurabile, in diritto, un'associazione composta da sole due persone e invalida la finalità di agevolazione mafiosa nei termini prospettati dall'accusa. Altri profili (trascrizioni intercettazioni, riciclaggio, continuazione, riconoscimento/diniego delle attenuanti) sono stati esaminati dalla Cassazione e ritenuti, nella maggior parte, non sufficienti ad annullare le statuizioni di merito, salvo le eccezioni sopra indicate.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sulle violazioni relative a sostanze stupefacenti; la Corte ha richiamato i criteri del comma 5 (eventuale lieve entità) e ha ritenuto corretta, per i casi esaminati, la valutazione dei giudici di merito circa quantità, qualità e professionalità tali da escludere la lieve entità
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Fattispecie dell'associazione finalizzata al narcotraffico; la Corte ha precisato che, alla luce di sentenze irrevocabili che hanno assolto numerosi imputati, non sussiste più il numero minimo di partecipanti (almeno tre) e quindi l'ipotesi associativa risulta inconfigurabile per alcuni ricorrenti
Aggravante per chi agevola l'associazione mafiosa; la Cassazione ha escluso l'applicazione dell'aggravante per CUTRI' nella parte annullata perché la finalità di agevolazione non può essere dimostrata quando l'associazione cui si sarebbe agevolato è stata ritenuta inesistente in giudicato
Riciclaggio; la Corte ha ritenuto che, con adeguata motivazione, la Corte d'appello avesse spiegato la consapevolezza o l'accettazione del rischio circa l'origine illecita dei beni nel caso di CACCAMO
Attenuanti generiche; la Corte ha confermato che la loro esclusione può essere motivata dalla gravità dei fatti, dalla pervicacia del comportamento e dai precedenti dell'imputato
Codice penale, art. 81, comma 2
Continuazione: la Cassazione ha richiamato l'importanza del decorso del tempo e delle differenze nelle modalità di azione come elementi decisivi nell'escludere il vincolo della continuazione
Codice di procedura penale, art. 192
Formazione della prova: la Corte ha richiamato il principio secondo cui le questioni interpretative delle intercettazioni sono, di regola, questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo quando la motivazione sia del tutto illogica
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha ricordato che certe violazioni processuali non sono deducibili in cassazione se non previste come cause di nullità o altre sanzioni esplicite
Determinazione della pena: la Corte ha disposto la rimessione per la rideterminazione della pena per i reati residui dopo gli annullamenti operati
Massime di principio
- Se sentenze irrevocabili di altri procedimenti assolvono la quasi totalità dei coimputati dall'accusa di associazione, la configurazione giuridica dell'associazione può cessare di essere sostenibile per i rimanenti coimputati: l'associazione richiede in pratica un numero minimo e una struttura che non può essere ricostruita se il giudicato nega la partecipazione per la stragrande maggioranza.
- In cassazione si può allegare e produrre sentenze irrevocabili sopravvenute ("motivi nuovi"): il giudice di legittimità può prenderne atto per gli effetti di diritto (es. inconfigurabilità della fattispecie), senza riaprire il confronto probatorio di merito che resta di competenza delle Corti territoriali in caso di rinvio.
- Le questioni sull'interpretazione delle intercettazioni e delle trascrizioni sono in generale questioni di fatto riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Per la riqualificazione in favore del reo (diminuzione per lieve entità) è decisiva la valutazione concreta di quantità, qualità e professionalità della condotta; la mera richiesta difensiva senza dati probatori idonei difficilmente ottiene successo.
- Il vincolo della continuazione richiede una programmazione unitaria degli illeciti: il decorso del tempo tra i fatti è un elemento rilevante e può essere decisivo per escluderla se il lasso temporale è significativo.
- L'aggravante di agevolazione mafiosa richiede collegamenti e finalità dimostrabili; se l'esistenza o l'operatività dell'organizzazione mafiosa è esclusa in sentenza irrevocabile, l'aggravante non può essere applicata per gli atti pertinenti a quella presunta organizzazione.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche deve essere motivata tenendo conto della gravità dei fatti e della personalità del reo; precedenti e comportamento ostativo alla rieducazione giustificano il diniego.
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