Cassazione Civile, Ordinanza n. 20377/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiaria prestazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il recupero di € 16.741,30, somma ritenuta indebitamente percepita a titolo di indennità di mobilità nel periodo 12.11.1995-30.7.1998. L'opposizione al decreto ingiuntivo era stata accolta dal tribunale per intervenuta prescrizione del credito restitutorio; la corte d'appello aveva poi respinto l'impugnazione dell'ente, ritenendo che dagli atti non emergesse alcun riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. e che la precedente iniziativa processuale della debitrice non potesse valere come atto interruttivo. In cassazione l'ente deduceva violazione dell'art. 2944 c.c. e dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., sostenendo che la mancata impugnazione di un capo della sentenza di merito da parte della debitrice avrebbe integrato un riconoscimento del debito, idoneo a interrompere la prescrizione del credito restitutorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva riportato, allegato o localizzato l'atto di appello della controparte su cui fondava la censura; in parte lo ha comunque ritenuto infondato nel merito. Ha affermato che l'interruzione della prescrizione richiede atti tipici o comunque una manifestazione chiara e inequivoca della volontà del titolare del diritto di farlo valere, non potendo tale volontà desumersi implicitamente da comportamenti processuali ambigui come l'acquiescenza parziale o la mancata impugnazione di un capo di sentenza. È stato quindi escluso che la domanda di accertamento negativo del credito e la successiva mancata impugnazione della statuizione di debenza potessero costituire riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.; è stata altresì respinta la tesi secondo cui la sentenza passata in giudicato avrebbe di per sé efficacia interruttiva. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il riconoscimento del debito, per interrompere la prescrizione, richiede una manifestazione chiara e inequivoca della volontà del debitore; non basta desumerlo implicitamente da acquiescenza o da strategie processuali.
L'interruzione della prescrizione discende da atti tipici e specificamente enumerati, che esplicitino una pretesa o una richiesta scritta di adempimento idonea a costituire in mora il debitore.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità quanto alla ricostruzione del fatto processuale rilevante.
art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
È stata applicata la disciplina sull'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interruzione della prescrizione non può essere fondata su comportamenti processuali equivoci: occorre un atto o una dichiarazione che manifesti in modo univoco la volontà di far valere il diritto o il riconoscimento del debito.
- Il riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c. non può essere desunto da mera acquiescenza parziale o dalla mancata impugnazione di un capo di sentenza, perché tali condotte possono rispondere a ragioni difensive eterogenee.
- Chi invoca in cassazione un effetto interruttivo della prescrizione fondato su atti processuali deve indicare con precisione l'atto rilevante, riprodurlo o localizzarlo nel fascicolo, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
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