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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20377/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiaria prestazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il recupero di € 16.741,30, somma ritenuta indebitamente percepita a titolo di indennità di mobilità nel periodo 12.11.1995-30.7.1998. L'opposizione al decreto ingiuntivo era stata accolta dal tribunale per intervenuta prescrizione del credito restitutorio; la corte d'appello aveva poi respinto l'impugnazione dell'ente, ritenendo che dagli atti non emergesse alcun riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. e che la precedente iniziativa processuale della debitrice non potesse valere come atto interruttivo. In cassazione l'ente deduceva violazione dell'art. 2944 c.c. e dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., sostenendo che la mancata impugnazione di un capo della sentenza di merito da parte della debitrice avrebbe integrato un riconoscimento del debito, idoneo a interrompere la prescrizione del credito restitutorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva riportato, allegato o localizzato l'atto di appello della controparte su cui fondava la censura; in parte lo ha comunque ritenuto infondato nel merito. Ha affermato che l'interruzione della prescrizione richiede atti tipici o comunque una manifestazione chiara e inequivoca della volontà del titolare del diritto di farlo valere, non potendo tale volontà desumersi implicitamente da comportamenti processuali ambigui come l'acquiescenza parziale o la mancata impugnazione di un capo di sentenza. È stato quindi escluso che la domanda di accertamento negativo del credito e la successiva mancata impugnazione della statuizione di debenza potessero costituire riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.; è stata altresì respinta la tesi secondo cui la sentenza passata in giudicato avrebbe di per sé efficacia interruttiva. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del debito, per interrompere la prescrizione, richiede una manifestazione chiara e inequivoca della volontà del debitore; non basta desumerlo implicitamente da acquiescenza o da strategie processuali.

  • art. 2943 c.c.

    L'interruzione della prescrizione discende da atti tipici e specificamente enumerati, che esplicitino una pretesa o una richiesta scritta di adempimento idonea a costituire in mora il debitore.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata veicolata come violazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità quanto alla ricostruzione del fatto processuale rilevante.

  • art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata applicata la disciplina sull'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interruzione della prescrizione non può essere fondata su comportamenti processuali equivoci: occorre un atto o una dichiarazione che manifesti in modo univoco la volontà di far valere il diritto o il riconoscimento del debito.
  • Il riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c. non può essere desunto da mera acquiescenza parziale o dalla mancata impugnazione di un capo di sentenza, perché tali condotte possono rispondere a ragioni difensive eterogenee.
  • Chi invoca in cassazione un effetto interruttivo della prescrizione fondato su atti processuali deve indicare con precisione l'atto rilevante, riprodurlo o localizzarlo nel fascicolo, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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