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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29587/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in qualità di socio e amministratore di fatto della S.I.C.O.M. s.n.c., per avere, insieme a padre e sorella, trasferito i beni aziendali della fallita alla neo-costituita EDILCOM s.r.l. mediante atto fittizio di costituzione e conferimento di ramo d'azienda senza trasferimento delle passività, sottostima dei valori immobiliari, cessione delle quote paterne ai figli senza corrispettivo e sottrazione/incompletezza della documentazione contabile. Il ricorrente deduceva: errata applicazione della legge fallimentare perché l'operazione sarebbe stata una legittima trasformazione in società di capitali con perizia giurata a valore; i soci sarebbero rimasti illimitatamente responsabili (art. 2948 c.c.); l'accollo dei debiti non avrebbe avuto rilievo liberatorio ai sensi dell'art. 1273 c.c.; assenza di dolo documentale dato che le scritture erano depositate presso professionisti e riconsegnate; e dogliva il trattamento sanzionatorio in relazione alla giovane età e al ruolo marginale rispetto al padre.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché riproposizione in sede di legittimità di questioni di merito già valutate in appello e in primo grado (doppia conforme). Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che hanno ricostruito un'operazione fittizia diretta a spogliare la fallita dei beni senza corrispettivo e a rendere indisponibili i cespiti ai creditori, nonché l'inidoneità e l'incompletezza della contabilità a ricostruire le vicende societarie. Ha confermato la responsabilità per bancarotta distrattiva e documentale e le pene inflitte in sede di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per inammissibilità con profili di colpa, al versamento di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2948 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la persistenza della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni antecedenti; la Corte ha ritenuto che tale richiamo non esclude la valutazione di un'operazione fraudolenta che priva i creditori dei beni sociali.

  • art. 2740 cod. civ.

    Norma generale sulla responsabilità patrimoniale del debitore; la sentenza di merito aveva fatto riferimento a questo articolo ma la difesa lo ha ritenuto fuorviante. La Corte di Cassazione osserva che il richiamo a 2740 non impedisce di valutare l'operazione come distrattiva quando i beni sono stati sottratti ai creditori.

  • art. 1273 cod. civ.

    Riguarda l'accollo delle obbligazioni; la difesa ha sostenuto che l'accollo effettuato avrebbe comunque lasciato i creditori tutelati. La Corte ha ritenuto che l'accollo e la mancata partecipazione delle passività alla cessione non neutralizzano la natura fraudolenta dell'operazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena e sulla possibilità di graduazione per circostanze personali; la Corte di merito ha motivato l'entità della pena sulla gravità delle condotte e la Cassazione ha reputato la valutazione congrua e non censurabile in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma deliberata in favore della cassa delle ammende.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina i motivi di cassazione attinenti alla motivazione: la Corte ricorda il limite dell'esame in sede di legittimità, che non può rimettere in discussione valutazioni di merito adeguatamente motivate, salvo specifiche ipotesi di travisamento della prova o omissione di valutazioni decisive.

  • legge fallimentare (normativa sulla bancarotta)

    Applicata per configurare i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale: la sottrazione di beni tramite operazioni fittizie e la tenuta di documentazione incompleta o inidonea integrano il reato quando rendono impossibile la ricostruzione del patrimonio e arrecano danno ai creditori.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in presenza di una "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado coerenti), limita il controllo ai profili di diritto e alla completezza/logica della motivazione; non è consentita una rivalutazione del merito se non per specifiche e gravi carenze motivazionali o travisamento della prova.
  • La trasformazione o cessione di rami d'azienda verso nuove società non impedisce l'esistenza di bancarotta fraudolenta quando l'operazione è fittizia, le passività non seguono i beni e non esiste una reale contropartita, con conseguente pregiudizio per i creditori.
  • La sottoscrizione di una perizia giurata o l'affidamento della tenuta della contabilità a professionisti non esonerano amministratori e soci dall'obbligo di una contabilità veritiera; essi possono essere ritenuti responsabili se la documentazione è incompleta o idonea a impedire la ricostruzione patrimoniale.
  • L'accollo o la dichiarazione formale di trasferimento di attività e passività non esclude la possibilità di valutare la fattispecie come distrattiva se, in concreto, i debiti non risultano trasferiti o i creditori sono stati privati dei mezzi di soddisfazione.
  • In caso di ricorso in cassazione che si limiti a rimettere in discussione le valutazioni di fatto adeguatamente motivate nei gradi di merito, il ricorso è inammissibile e può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa nella proposizione del ricorso.

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