Cassazione Civile, Ordinanza n. 35610/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia nasce da un episodio di violenza verificatosi nel corso di un'assemblea condominiale. Due soggetti hanno convenuto in giudizio altri tre chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva di questi ultimi per l'aggressione e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. I convenuti hanno resistito sostenendo di essere stati essi stessi vittime dell'aggressione e hanno proposto domanda riconvenzionale. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale. In appello i soccombenti hanno censurato la sola parte della decisione relativa alla prescrizione, ma la Corte d'appello ha ritenuto che il fatto andasse qualificato come rissa o lesioni aggravate, con conseguente applicazione del termine prescrizionale più lungo previsto dalla disciplina previgente all'art. 157 c.p. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto violazione degli artt. 112, 342 e 329 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto mutare d'ufficio la qualificazione giuridica dei fatti e dei reati, in assenza di specifica impugnazione sul punto, con violazione del giudicato interno e dei limiti del devolutum.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi mirassero, in sostanza, a contestare la diversa qualificazione giuridica dei fatti operata dalla Corte d'appello e, soprattutto, a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio iura novit curia, osservando che il giudice civile può attribuire ai fatti e ai rapporti dedotti una diversa qualificazione giuridica e applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti. Ha inoltre compensato le spese per la particolarità della controversia e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dai ricorrenti per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ne accoglie la censura, ritenendo legittima la diversa qualificazione giuridica dei fatti.
È richiamato per sostenere il difetto di specificità dei motivi d'appello e l'impossibilità per il giudice di mutare d'ufficio la qualificazione dei fatti; la Corte osserva che la censura non supera il piano della qualificazione giuridica e tende a riesaminare il merito.
È invocato per affermare la formazione del giudicato interno sulla qualificazione dei fatti; la Corte non accoglie tale prospettazione.
Esprime il principio iura novit curia: il giudice può assegnare ai fatti una diversa qualificazione giuridica e individuare le norme applicabili, anche differenti da quelle richiamate dalle parti.
È richiamato per individuare il termine di prescrizione applicabile, poiché il fatto sarebbe avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge Cirielli.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio civile il giudice può qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti dedotti in causa rispetto alla prospettazione delle parti, purché non alteri il nucleo fattuale della controversia, in applicazione del principio iura novit curia.
- La censura che, sotto l'apparenza della violazione di norme processuali, miri in realtà a contestare la valutazione del fatto o a ottenere una nuova ricostruzione del merito è inammissibile in cassazione.
- La deduzione di giudicato interno o di violazione dei limiti del devolutum non impedisce al giudice di appello di operare una diversa sussunzione giuridica dei fatti, se la base fattuale della decisione resta immutata.
- In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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