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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40022/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di liquidazione riqualificando, ai fini dell’imposta di registro, una sequenza di operazioni straordinarie intercorse tra più società: una scissione con trasferimento di un ramo d’azienda alla società beneficiaria, seguita dalla cessione dell’intero capitale sociale della beneficiaria a un terzo soggetto. L’Ufficio sosteneva che tali operazioni, lette unitariamente e anche alla luce del collegamento negoziale, realizzassero sostanzialmente un trasferimento di ramo d’azienda, con conseguente applicazione dell’imposta di registro proporzionale anziché dell’imposta fissa. La CTR aveva annullato gli avvisi ritenendo necessario il contraddittorio preventivo e valorizzando un’impostazione antielusiva dell’art. 20 TUR. In Cassazione l’Agenzia denunciava violazione di legge, in particolare degli artt. 12 L. 212/2000 e 37-bis DPR 600/1973, assumendo che l’annullamento fosse errato per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. La Corte, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158/2020 e del successivo orientamento costituzionale, ha ritenuto infondata la censura: per l’imposta di registro il contraddittorio preventivo generalizzato non opera, e l’art. 20 TUR non consente di tassare come cessione d’azienda un’operazione strutturata come conferimento/scissione seguito da cessione di partecipazioni, perché la norma richiede di guardare agli effetti giuridici dell’atto presentato a registrazione e non agli elementi extratestuali o agli atti collegati, salva l’applicazione della disciplina antiabuso nei casi propri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha corretto la motivazione della sentenza di merito ex art. 384 c.p.c., ritenendo non condivisibile il ragionamento della CTR sul profilo del contraddittorio e sulla lettura antielusiva dell’art. 20 TUR, ma ha confermato il dispositivo di annullamento degli avvisi perché, comunque, la pretesa fiscale non poteva essere fondata sulla riqualificazione delle operazioni straordinarie come cessione d’azienda. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata costituzione delle società intimate.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di norme di diritto.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

  • art. 12 L. n. 212/2000

    Invocato dall’Agenzia come fonte dell’obbligo di contraddittorio preventivo, ma la Corte ribadisce che tale obbligo generale non vale per i tributi non armonizzati in mancanza di specifica previsione.

  • art. 37-bis DPR n. 600/1973

    Richiamato nel ricorso, ma ritenuto non pertinente all’avviso ex art. 20 TUR, che non è disposizione antielusiva in senso stretto.

  • art. 20 DPR n. 131/1986

    Deve essere interpretato in base agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza considerare elementi extratestuali e atti collegati, salvo le disposizioni successive del Testo unico; non legittima la riqualificazione di operazioni strutturate come conferimento/scissione seguito da cessione di quote in una cessione d’azienda.

  • art. 10-bis L. n. 212/2000

    È la disciplina generale antiabuso cui può eventualmente ricondursi il sindacato su operazioni abusive, distinta però dalla funzione interpretativa dell’art. 20 TUR.

  • art. 53-bis DPR n. 131/1986

    Richiamato come norma che collega il TUR alla disciplina antiabuso generale di cui all’art. 10-bis L. 212/2000.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Parametri costituzionali esaminati dalla Corte costituzionale; la Corte di cassazione ne recepisce l’esito, affermando la non fondatezza delle questioni e la coerenza della scelta legislativa di qualificare l’imposta di registro come imposta d’atto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta di registro, l’art. 20 del TUR impone una qualificazione dell’atto in base ai soli elementi desumibili dal documento presentato alla registrazione e ai suoi effetti giuridici tipici, senza valorizzare elementi extratestuali o atti collegati privi di nesso testuale, salvo le specifiche ipotesi previste dal testo unico.
  • Un’operazione strutturata mediante pluralità di atti tipici, come conferimento o scissione seguito da cessione di partecipazioni, non può essere automaticamente riqualificata in cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro solo perché produce un risultato economico finale simile; ciò che rileva è lo schema negoziale tipico effettivamente posto in essere.
  • L’art. 20 TUR non opera come clausola antielusiva generale: il contrasto all’abuso del diritto resta affidato alla disciplina dell’art. 10-bis L. 212/2000 e, nei tributi non armonizzati, richiede la ricorrenza dei relativi presupposti e delle corrispondenti garanzie procedimentali.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo in assenza di una specifica previsione normativa; l’eventuale mancata instaurazione del contraddittorio non comporta di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo.
  • Quando il dispositivo della decisione impugnata è conforme a diritto, la Cassazione può correggerne la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. senza cassare la sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaAbuso del dirittoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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