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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16469 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo relativa agli avvisi ICI per gli anni 1993-1995, contestando: il mancato rispetto dei principi indicati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio, con particolare riferimento ai diversi livelli di edificabilità delle porzioni dell’area; la determinazione del valore venale delle aree edificabili mediante riferimento a un valore stimato nel 2000 anziché ai valori esistenti al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta; la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio e la congruità della stima comunale. La società chiedeva, in sostanza, una diversa determinazione della base imponibile ICI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valutato l’area nel suo complesso, tenendo conto dei differenti livelli di edificabilità senza sommare separatamente il valore delle singole porzioni, e che avesse applicato correttamente il criterio del valore venale in comune commercio previsto per le aree fabbricabili. È stata ritenuta legittima anche la stima effettuata con riferimento al 2000 e successivamente parametrata, mediante devalutazione, al 1° gennaio degli anni d’imposta 1993-1995. Le contestazioni sulla CTU e sulla stima comunale sono state considerate censure di merito, non riesaminabili in sede di legittimità, oppure inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5

    Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

    La base imponibile ICI delle aree fabbricabili deve essere determinata in base al valore venale di mercato esistente all’inizio dell’anno d’imposta. L’area deve essere considerata nel suo complesso, ma il valore complessivo può tenere conto dei diversi livelli astratti di edificabilità delle sue parti, senza procedere alla mera somma dei valori delle singole porzioni.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai principi e ai limiti fissati dalla sentenza della Corte di cassazione. Nel caso concreto la CTR è stata ritenuta conforme ai principi indicati, avendo considerato complessivamente l’area e i diversi livelli di edificabilità.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La decisione di rinvio vincola il giudice di merito ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione. La violazione è esclusa quando il giudice di rinvio svolge una nuova valutazione coerente con tali principi.

  • Codice civile, art. 2729

    La società aveva contestato il ricorso a presunzioni nella determinazione del valore, ma la Corte ha escluso che la CTR avesse fondato la decisione su presunzioni, ritenendo invece decisivi gli elementi risultanti dalla consulenza tecnica d’ufficio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Il ricorso per cassazione consente il controllo sulla violazione o falsa applicazione della legge e sui vizi motivazionali nei limiti previsti dalla norma, ma non permette di ottenere una nuova valutazione delle prove o una rivalutazione del merito della controversia.

Massime di principio

  • Per la determinazione dell’ICI sulle aree fabbricabili rileva il valore venale complessivo dell’area al 1° gennaio dell’anno d’imposta, non necessariamente il valore risultante da una stima effettuata nello stesso anno: una stima successiva può essere utilizzata se adeguatamente aggiornata o devalutata.
  • L’area va valutata unitariamente, ma il giudice o l’amministrazione possono considerare i diversi livelli di edificabilità delle sue porzioni, purché non si proceda a una sommatoria automatica dei valori delle singole parti.
  • Una stima tecnica basata su criteri comparativi o sulle potenzialità edificatorie può essere ritenuta valida se adeguatamente motivata e coerente con gli elementi previsti dalla legge.
  • In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove, della consulenza tecnica o della congruità economica della stima: occorre dimostrare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante.
  • Quando il giudice di merito espone in modo logico le ragioni per cui preferisce una stima rispetto a un’altra, la sua valutazione dei fatti è normalmente insindacabile in sede di legittimità.

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