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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23540/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cianchi è stato dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 4, comma 1, legge 110/1975 per aver portato fuori dalla propria abitazione un manganello in gomma dura lungo 41 cm senza giustificato motivo (fatto accertato a Roma il 7 luglio 2018). Il ricorso in Cassazione articolava tre doglianze: (1) presunta violazione della correlazione fra imputazione e decisione e errata qualificazione della fattispecie (riguardo alla "ipotesi lieve"); (2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e difetto di motivazione sulla loro esclusione; (3) omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: ha respinto i primi due motivi come manifestamente infondati (confermando che non vi è stata modificazione del fatto contestato e che la valutazione sulle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria) e ha invece accolto il terzo motivo ritenendo che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla espressa richiesta dell'art. 131-bis. Per tale vizio la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • legge 110/1975, art. 4, comma 1

    Norma che sanziona il porto e la detenzione di armi o oggetti atti ad offendere; la Corte ha ritenuto applicata la fattispecie di cui al comma primo e ha ammesso la qualificazione nella ipotesi lieve come valutazione del giudice di merito

  • codice penale, art. 131-bis

    Disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che, essendo stata formulata espressa richiesta in udienza, il giudice di merito doveva pronunciarsi esplicitamente e che l'omessa decisione costituisce vizio da annullare e rinviare

  • codice penale, art. 62-bis

    Norma che disciplina le cause di non punibilità e circostanze attenuanti particolari; evocata nel ricorso in relazione alla valutazione delle attenuanti e delle circostanze del caso

  • codice penale, art. 133

    Disciplina le attenuanti e i criteri di valutazione delle circostanze; la Corte ha ricordato che la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norma che fissa i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); utilizzata per inquadrare le impugnazioni proposte dal ricorrente

  • codice di procedura penale, art. 521

    Norma relativa agli effetti e alle procedure dell'opposizione a decreto penale e al giudizio in primo grado; richiamata in rapporto al processo di merito

  • disposizioni di attuazione, art. 173

    Richiamo procedurale relativo ai limiti di riproduzione dei motivi e dei mezzi di impugnazione in Cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti

  • decreto-legge n. 137/2020, art. 23

    Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero ammessa in sede di esame

Massime di principio

  • Se il difensore chiede espressamente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve pronunciarsi esplicitamente sulla richiesta: l'omissione costituisce vizio di motivazione annullabile e comporta rinvio
  • La valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche e sulla qualificazione della fattispecie è in linea di massima insindacabile in Cassazione, purché la motivazione sia non contraddittoria e dia conto degli elementi decisivi
  • Il riconoscimento di un'ipotesi di lieve entità da parte del giudice di merito non configura, di per sé, modifica dell'imputazione né pregiudizio per l'imputato se il fatto materiale resta identico
  • In ricorso per cassazione vanno specificati i vizî in termini di violazione di legge o vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.); i motivi manifestamente infondati vengono dichiarati inammissibili
  • Quando si impugna una sentenza per omessa pronuncia su una questione rilevante per la non punibilità o per la determinazione della pena, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio limitato al punto omesso, non necessariamente l'annullamento totale della condanna

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