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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18446/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un titolare di impresa individuale operante nella commercializzazione di prodotti ittici ha proposto opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione con cui la Capitaneria di Porto gli aveva irrogato una sanzione amministrativa per avere commercializzato una partita di cannolicchi di misura inferiore alla taglia minima consentita. Rigettata l’opposizione in primo grado e poi in appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione delle norme processuali e del diritto alla prova, sostenendo che i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità senza ammettere la prova testimoniale articolata su dodici capitoli, che sarebbe stata decisiva per dimostrare che il controllo del prodotto acquistato e confezionato da terzi era esigibile solo in modo visivo esterno, non potendosi aprire i colli senza violare la disciplina igienico-sanitaria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme che disciplinano le sanzioni amministrative, della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, sostenendo che la sanzione avrebbe natura sostanzialmente punitiva e avrebbe dovuto essere rideterminata secondo la disciplina sopravvenuta più favorevole introdotta nel 2019, più mite rispetto a quella applicata per il fatto commesso nel 2016.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso del Ministero per mancata prova della notifica al ricorrente, ma ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che nelle sanzioni amministrative opera la presunzione di colpa ex art. 3 l. 689/1981 e che incombe sul trasgressore dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare la violazione; nel caso concreto i capitoli di prova articolati non erano decisivi, perché non dimostravano l’adozione di controlli idonei a evitare l’acquisto e la rivendita di prodotto sottomisura, limitandosi a descrivere modalità di consegna e trasporto incompatibili con la verifica delle dimensioni al momento della ricezione. Ha quindi escluso sia il vizio di omesso esame di fatti decisivi sia la lesione del diritto alla prova, in assenza di decisività delle prove richieste. Sul secondo motivo la Corte ha ribadito che, in materia di illeciti amministrativi, non si applica la lex mitior in assenza di espressa previsione, valendo il principio di irretroattività della legge sanzionatoria di cui all’art. 1 l. 689/1981; ha inoltre escluso che la sanzione in questione avesse natura sostanzialmente penale alla luce dei criteri Engel. Il ricorso è stato dunque respinto; nessuna pronuncia sulle spese per l’inammissibilità del controricorso, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689

    nelle sanzioni amministrative è sufficiente la coscienza e volontà della condotta vietata, con presunzione di colpa a carico dell’autore e onere per questi di provare di avere agito senza colpa

  • art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689

    in materia di illeciti amministrativi vale il principio di irretroattività della legge successiva più favorevole, salvo espressa diversa previsione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata perché le prove richieste non erano decisive

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso la violazione delle regole di valutazione della prova

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma non è stata ravvisata una nullità della sentenza

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto alla prova, ma la censura è stata respinta per difetto di decisività

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno del giusto processo, ma la Corte ha escluso una lesione effettiva del diritto di difesa

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    escluso in quanto le circostanze non ammesse a prova non avevano decisività

  • art. 370 c.p.c. (formulazione previgente e vigente)

    il controricorso è inammissibile se non è dimostrata la notificazione al ricorrente; la disciplina previgente si applica perché il ricorso è stato notificato prima del 1 gennaio 2023

  • art. 291, comma 1, c.p.c.

    la rinnovazione della notificazione del ricorso produce effetti ex tunc

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    la nuova disciplina processuale si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1 gennaio 2023

  • art. 11, commi 5 e 6, d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4

    norma sanzionatoria applicata per la commercializzazione di molluschi sotto misura

  • art. 11-ter, comma 1, lett. b), n. 3, d.l. 29 marzo 2019, n. 27 conv. con mod. dalla l. 21 maggio 2019, n. 44

    ha ridotto la sanzione per la fattispecie, ma non si applica retroattivamente all’illecito amministrativo contestato

  • art. 7, comma 11, d.lgs. 150/2011

    richiamato nel motivo insieme alle norme sulla legalità sanzionatoria, ma il motivo è stato respinto

  • art. 6 CEDU

    richiamato per sostenere la natura punitiva della sanzione, ma la Corte ha escluso che la disciplina generale delle sanzioni amministrative sia equiparabile a quella penale

  • art. 7, comma 1, CEDU

    richiamato per sostenere l’applicazione della lex mitior, ma la Corte ha escluso un vincolo convenzionale generale in tal senso

  • art. 49 CDFUE

    richiamato nel motivo, ma non ritenuto applicabile alla sanzione amministrativa in esame come regola generale di retroattività favorevole

  • artt. 3, 25 e 111, comma 6, Cost.

    richiamati per sostenere il principio di legalità e il giusto processo, ma la censura è stata respinta

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    impone la notifica all’Avvocatura Generale dello Stato; la notifica eseguita all’Avvocatura distrettuale era nulla

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, la colpa è presunta: è sufficiente la coscienza e volontà della condotta vietata, mentre spetta al trasgressore dimostrare di avere agito senza colpa, cioè di avere adottato tutte le misure esigibili per prevenire l’illecito.
  • La prova liberatoria non può consistere nella mera descrizione di modalità operative compatibili con l’impossibilità di controllo immediato del bene; occorre dimostrare l’adozione di controlli concretamente idonei a evitare la violazione.
  • Il diritto alla prova e il principio del giusto processo non sono violati se le prove non ammesse o non esaminate non sono decisive rispetto al thema decidendum, specie quando non incidono sull’elemento soggettivo richiesto per escludere la responsabilità.
  • Nelle sanzioni amministrative vige, in difetto di espressa previsione, il principio di irretroattività della legge più favorevole; la lex mitior propria del diritto penale non si estende in via generale al sistema sanzionatorio amministrativo.
  • La qualificazione di una sanzione amministrativa come sostanzialmente penale richiede una verifica concreta, non astratta: i criteri convenzionali non operano automaticamente per l’intero settore delle sanzioni amministrative.
  • La rinnovazione della notificazione nulla del ricorso produce effetti ex tunc, ma non sana l’inammissibilità del controricorso non notificato quando la disciplina processuale applicabile richiede la dimostrazione della notifica alla controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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