Cassazione Civile, Ordinanza n. 26995/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, in sede tributaria, dell'irrogazione di una sanzione amministrativa collegata all'omesso pagamento del contributo unificato dovuto in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in relazione alla soccombenza nel precedente giudizio di legittimità definito dalla Cassazione nel 2018. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del Ministero e confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente, ritenendo che il raddoppio del contributo unificato non fosse applicabile al processo tributario, neppure in Cassazione, anche perché la misura avrebbe natura afflittiva incompatibile con ulteriori sanzioni. Il Ministero ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16 e 248 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il c.d. doppio contributo si applica invece al giudizio di cassazione anche in materia tributaria, perché il giudizio di legittimità ha natura di processo civile e non presenta specialità tale da escludere la disciplina generale del contributo unificato; il controricorrente replica che, in ogni caso, la sequenza procedimentale di liquidazione e riscossione non sarebbe applicabile analogicamente alla fattispecie del raddoppio.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso del Ministero. Ritiene fondato il motivo, affermando che il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non è estensibile ai giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, ma si applica al ricorso per cassazione avverso decisioni tributarie, poiché il giudizio di legittimità segue la disciplina del processo civile. La Corte chiarisce inoltre che il raddoppio non ha natura sanzionatoria ma di tributo giudiziario, e che il relativo accertamento, liquidazione e riscossione segue gli artt. 15, 16 e 248 del medesimo d.P.R., con coinvolgimento dell'amministrazione giudiziaria. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per il riesame conformemente ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater; comma 6-quater; comma 1-bis
Il comma 1-quater si applica al giudizio di cassazione anche in materia tributaria, mentre il comma 6-quater disciplina i ricorsi avanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali senza prevedere il raddoppio; la Corte distingue i diversi regimi del contributo unificato a seconda del tipo di processo e del grado di giudizio.
art. 16 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La procedura di liquidazione e riscossione del contributo, anche per l'ulteriore importo dovuto, segue la disciplina dell'invito al pagamento e dell'eventuale iscrizione a ruolo.
art. 248 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato insieme agli artt. 15 e 16 per affermare che anche il mancato pagamento del raddoppio è soggetto alla procedura ordinaria di riscossione del contributo unificato.
art. 261 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In materia di processo tributario dinanzi alla Cassazione si applica la disciplina prevista dal testo unico per il processo civile.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente l'applicazione delle norme del codice di procedura civile al processo tributario nei limiti della compatibilità e ove manchi una disciplina speciale.
art. 62, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Concorre a fondare l'unicità della disciplina del giudizio di cassazione anche in materia tributaria.
art. 71 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La Corte richiama la sanzione amministrativa prevista per il mancato pagamento, applicabile nel procedimento di riscossione del contributo unificato secondo il testo unico.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata come parametro della censura proposta dal Ministero.
Massime di principio
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera come misura propria del processo civile e, in materia tributaria, si applica al solo giudizio di cassazione, in forza del rinvio alla disciplina civile contenuto nell'art. 261 del medesimo testo unico.
- La disciplina del contributo unificato nel processo tributario distingue tra il contributo dovuto per i ricorsi davanti alle commissioni tributarie e quello relativo al ricorso per cassazione; in assenza di una previsione espressa nel comma 6-quater, il raddoppio non si estende ai giudizi di merito tributari.
- Il raddoppio del contributo unificato non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario collegato al contributo iniziale; la sua funzione è anche dissuasiva rispetto alle impugnazioni infondate, inammissibili o improcedibili.
- Il giudice dell'impugnazione deve attestare soltanto la ricorrenza del presupposto processuale costituito dal rigetto integrale, dall'inammissibilità o dall'improcedibilità dell'impugnazione, mentre l'accertamento della debenza in concreto del contributo iniziale e, per riflesso, del raddoppio spetta all'amministrazione giudiziaria.
- In caso di omesso o insufficiente pagamento del raddoppio, la riscossione segue la procedura ordinaria prevista dal testo unico sulle spese di giustizia, con invito al pagamento, eventuale iscrizione a ruolo e applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla normativa richiamata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26929/2024 del 17/10/2024
- ordinanza_civile · 17 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26930/2024 del 17/10/2024
- ordinanza_civile · 17 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26931/2024 del 17/10/2024
- ordinanza_civile · 17 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26935/2024 del 17/10/2024
- ordinanza_civile · 17 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26937/2024 del 17/10/2024
- ordinanza_civile · 17 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26939/2024 del 17/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →