Cassazione Civile, Ordinanza n. 40971/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ha cassato senza rinvio l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 382 c.p.c., ha dichiarato che l'opposizione proposta dall'avvocato non poteva essere proposta per difetto di legittimazione ad agire. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel procedimento a quo il tribunale aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa a una parte assistita dal ricorrente, ritenendo ostativa la corresponsione all'avvocato di una somma di euro 300,00, in violazione del divieto di cui all'art. 85, comma 1, d.P.R. 115/2002, e rilevando che non fosse stata provata la falsità della dichiarazione resa dalla cliente. L'avvocato aveva proposto opposizione contro il provvedimento di revoca e poi ricorso per cassazione, deducendo due motivi e sollevando anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 48 r.d. 12/1941 in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. La Corte, però, ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché il difensore non era legittimato a impugnare in via diretta ed esclusiva il decreto di revoca del patrocinio: la legittimazione spetta solo alla parte che ha chiesto o subito la revoca, essendo l'unica titolare del diritto al beneficio; il difensore può agire solo per la liquidazione del compenso quando il beneficio permane. Poiché la carenza di legittimazione emergeva dalla stessa prospettazione, il giudizio di opposizione non poteva essere proposto.
Norme richiamate
art. 85, comma 1, d.P.R. 115/2002
richiamato come norma che vieta la corresponsione di somme al difensore da parte dell'assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato; la violazione è stata posta a fondamento della revoca del beneficio nel giudizio di merito
richiamato dal tribunale quale base della revoca del patrocinio nel caso di dichiarazione ritenuta non veritiera o incompatibile con i presupposti del beneficio
oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente
oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente
art. 3 Cost.
evocato dal ricorrente a fondamento della questione di legittimità costituzionale
art. 25 Cost.
evocato dal ricorrente a fondamento della questione di legittimità costituzionale
usato per cassare senza rinvio la decisione impugnata, poiché la causa non poteva essere proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di ricorso respinto/inammissibile
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il provvedimento di rigetto o di revoca del beneficio spetta esclusivamente alla parte che ha chiesto o subito la revoca, quale unica titolare del diritto al patrocinio.
- Il difensore non può proporre opposizione o ricorso avverso il decreto di revoca del patrocinio in via diretta ed esclusiva; la sua tutela è limitata alla richiesta di liquidazione del compenso quando il beneficio non sia venuto meno.
- La carenza di legittimazione ad agire è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio, e va verificata sulla base della stessa prospettazione della domanda, senza necessità di accertamenti probatori sulla titolarità sostanziale del diritto.
- Quando emerge che l'azione è stata proposta da un soggetto diverso dal titolare del diritto fatto valere, il giudice può cassare senza rinvio e dichiarare che la domanda non poteva essere proposta ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
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