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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07533/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La curatela fallimentare aveva promosso azione revocatoria fallimentare per ottenere la declaratoria di inefficacia di talune rimesse solutorie confluite, nel biennio anteriore al fallimento, su un conto corrente intestato all'imprenditore poi fallito e acceso presso una banca poi coinvolta in un'operazione di conferimento di ramo d'azienda. La società convenuta eccepiva di non essere legittimata passivamente, sostenendo che il rapporto bancario era stato già volturato a sofferenza prima del conferimento e che le sofferenze erano rimaste in capo alla cedente, poi destinata a cartolarizzazione. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo compreso nel trasferimento anche il rischio delle revocatorie; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che il ramo ceduto comprendesse solo le attività operative e non i rapporti già a sofferenza. Con il ricorso per cassazione la curatela ha denunciato violazione degli artt. 58 T.U.B., 2558, 2559, 2560, 1362 e 1366 c.c., sostenendo che la responsabilità da revocatoria fallimentare può seguire la cessione dell'azienda bancaria, che la pregressa classificazione a sofferenza del conto sarebbe irrilevante ai fini dell'art. 58 T.U.B., e che la corte territoriale avrebbe male interpretato il contratto di cessione e la relazione di stima; con il secondo motivo ha dedotto anche la violazione degli artt. 67 l. fall. e 1346 c.c. per l'asserita impossibilità di escludere le azioni revocatorie dal perimetro della cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto in astratto che, in caso di cessione di azienda bancaria, possono essere trasferiti anche i debiti futuri derivanti da azioni revocatorie, purché la cessione comprenda tutte le attività e passività aziendali e si tratti di obbligazioni a oggetto determinabile. Tuttavia ha ritenuto che, nel caso concreto, la corte d'appello avesse accertato in fatto che il ramo d'azienda trasferito non includeva i rapporti già volturati a sofferenza, tra cui il conto corrente interessato dalle rimesse contestate, sicché le relative passività non erano passate alla cessionaria ma erano rimaste alla cedente. La censura del ricorrente è stata quindi reputata, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del concreto contenuto dell'operazione negoziale e dell'interpretazione del complesso contrattuale, attività non consentita in sede di legittimità. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio e dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    la cessione di azienda bancaria può comprendere anche passività e debiti futuri, ma ciò rileva solo se dal concreto assetto negoziale risulti il trasferimento del relativo rapporto/passività alla cessionaria.

  • art. 2558 c.c.

    richiamato per la successione nei rapporti aziendali trasferiti; non esclude in astratto il trasferimento di passività connesse all'azienda ceduta.

  • art. 2559 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulla circolazione dell'azienda, ma la Corte ha valorizzato soprattutto il contenuto concreto della cessione.

  • art. 2560 c.c.

    richiamato per il regime dei debiti relativi all'azienda ceduta, da valutarsi secondo l'effettivo perimetro del trasferimento.

  • art. 1362 c.c.

    la censura per violazione dei canoni ermeneutici è ammissibile solo se si indica specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; nel caso concreto la doglianza era una mera contrapposizione di interpretazioni.

  • art. 1366 c.c.

    il principio di buona fede nell'interpretazione contrattuale non è stato violato, poiché la Corte territoriale ha fatto riferimento alla relazione di stima e alla volontà delle parti.

  • art. 67 l. fall.

    la revocatoria fallimentare può, in astratto, generare un debito trasferibile nell'ambito della cessione d'azienda bancaria, ma ciò non vale se il rapporto era rimasto escluso dal ramo ceduto.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la determinabilità dell'oggetto; la Corte non ha fondato la decisione su un difetto di determinazione, ma sull'esclusione concreta del rapporto a sofferenza dal trasferimento.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte ha corretto la motivazione di diritto della sentenza impugnata, pur confermandone l'esito, perché l'accertamento di fatto sulla portata del conferimento rendeva comunque corretta la decisione finale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • In caso di cessione di azienda bancaria, i debiti futuri derivanti da azioni revocatorie possono essere trasferiti alla cessionaria solo se il contratto trasferisce effettivamente tutte le attività e passività aziendali e il perimetro negoziale comprenda anche tali passività determinabili.
  • La qualificazione della cessione come trasferimento 'in blocco' non è decisiva da sola: occorre verificare il concreto contenuto dell'operazione e l'eventuale esclusione dei rapporti già classificati a sofferenza o comunque non ricompresi nel ramo ceduto.
  • La censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale in cassazione non può risolversi in una mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella del giudice di merito; è necessario indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo.
  • L'esistenza, in astratto, della legittimazione passiva della cessionaria per passività revocatorie non impedisce di negarla nel caso concreto quando il rapporto da cui derivano le rimesse contestate sia rimasto fuori dal trasferimento.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sovrapporre una nuova valutazione dell'assetto negoziale a un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito sulla reale portata della cessione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaMutuoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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