Cassazione Civile, Ordinanza n. 23697/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso monitorio proposto da una società di factoring, che chiedeva decreto ingiuntivo per il pagamento di crediti relativi a forniture di prodotti sanitari rese da società poi cedenti del credito nei confronti di un'azienda sanitaria pubblica. Dopo l'opposizione dell'ente debitore, il tribunale revocava in parte il decreto e condannava al pagamento di una somma residua con interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. In appello l'ente sosteneva, da un lato, che, essendo un soggetto pubblico e obbligazioni "chiedibili", gli interessi non potessero decorrere automaticamente senza formale costituzione in mora; dall'altro, che gli interessi dovessero essere limitati al tasso legale perché l'operazione con la factor sarebbe stata finanziaria e non commerciale. La corte d'appello rigettava l'impugnazione. In cassazione l'ente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231/2002, sostenendo che le operazioni tra factor e cedenti avevano natura finanziaria e che quindi la disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali non fosse applicabile, oltre a dedurre una indebita duplicazione degli interessi; con il secondo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il vero referente economico delle forniture sarebbe stata la Regione Piemonte, elemento che avrebbe escluso un rapporto privatistico-imprenditoriale assoggettabile al d.lgs. n. 231/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la sentenza impugnata era conforme all'orientamento già consolidato della Corte: le forniture di beni sanitari rese a un'azienda sanitaria pubblica rientrano nella nozione di transazione commerciale; l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 non è esclusa dalla circostanza che il credito sia stato ceduto a una società di factoring; gli interessi moratori decorrono automaticamente dalla scadenza senza necessità di costituzione in mora; nessuna duplicazione degli interessi si verifica, poiché quanto percepito dal factor nella cessione attiene al rapporto con i cedenti e non incide sugli accessori dovuti dal debitore ceduto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché formulato come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in una causa decisa in appello con "doppia conforme", con conseguente preclusione del sindacato di legittimità sul fatto; inoltre la ricorrente non aveva adeguatamente indicato il fatto storico, il dato da cui risultava e il momento di deduzione nel processo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
richiamato quale base del procedimento monitorio introduttivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di legge nel primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per il secondo motivo, ma ritenuto non scrutinabile per la doppia conforme e comunque per difetto di specificità.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
fondamento della declaratoria di inammissibilità del primo motivo perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
richiamato per escludere, nel caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 2 d.lgs. n. 231/2002
la nozione di "transazione commerciale" comprende i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto consegna di merci o prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo.
art. 3 d.lgs. n. 231/2002
il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo prova del debitore di specifiche circostanze esimenti.
art. 4 d.lgs. n. 231/2002
gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora.
art. 5 d.lgs. n. 231/2002
il tasso degli interessi moratori è quello del principale strumento di rifinanziamento BCE, salvo diverso accordo tra le parti.
art. 1263 c.c.
la cessione del credito trasferisce al cessionario anche gli accessori del credito, sicché non vi è duplicazione tra quanto pattuito col cedente e gli interessi dovuti dal debitore ceduto.
art. 2195 c.c.
richiamato per affermare che l'attività finanziaria è anch'essa attività d'impresa commerciale.
art. 10 t.u.b.
menzionato per evidenziare che l'attività bancaria comprende raccolta del risparmio ed esercizio del credito.
art. 13, primo comma, quater, d.P.R. n. 115/2002
base per l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le forniture di beni o servizi rese a una pubblica amministrazione rientrano nella nozione di transazione commerciale quando siano corrispettive di un prezzo; in tal caso si applica la disciplina del d.lgs. n. 231/2002 sugli interessi moratori.
- Nelle transazioni commerciali gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria una formale costituzione in mora del debitore.
- La cessione del credito trasferisce al cessionario anche gli accessori del credito originario; il fatto che il cessionario abbia regolato con il cedente il corrispettivo della cessione non comporta duplicazione degli interessi dovuti dal debitore ceduto.
- In sede di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado e il ricorso non indica specificamente le diverse rationes factuali delle due decisioni né i requisiti di specificità del fatto storico omesso.
- La natura finanziaria dell'attività del cessionario o factor non esclude, di per sé, l'applicazione della disciplina sulle transazioni commerciali ai crediti originati da forniture commerciali già intercorse tra il debitore pubblico e i cedenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23682/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23683/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23684/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23687/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23688/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23694/2024 del 04/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →